Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14254 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 28/06/2011), n.14254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10413/2009 proposto da:

ANAS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– ricorrente –

contro

L.N. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

L.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SIMETO 26, presso lo studio dell’avvocato GARGALLO DI CASTEL

LENTINI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO GIOVANNI

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

ANAS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 150/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 07/10/2008, depositata il 03/02/2009;

R.G.N. 2173/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 7 ottobre 2008 – 3 febbraio 2009 la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale del 5 novembre 2004, che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell’ANAS nella produzione dell’incidente stradale occorso all’attore L. N., condannando l’ANAS al risarcimento dei danni nella misura di Euro 203.160,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.

I giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, osservavano che non poteva essere accolto l’appello incidentale del L., rivolto ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità dell’ANAS. La velocità tenuta dal giovane (quindicenne all’epoca dell’incidente) aveva contribuito al verificarsi dell’incidente.

Ma aveva concorso alla produzione dell’evento anche la anomala collocazione dei paletti di sostegno del guardrail, contro il quale il L. aveva urtato, perdendo il braccio destro a seguito dell’impatto. I paletti sporgevano infatti dal bordo del nastro orizzontale a anche se in modo non vistoso, ma proprio la natura della lesione riportata dal L. era la riprova più evidente che la anomala configurazione dei paletti aveva determinato la mutilazione di cui era rimasto vittima il L..

La sporgenza dei paletti, ad avviso della Corte territoriale, costituiva insidia non segnalata e imprevedibile, con conseguente imputabilità della P.A. dei danni che ne erano derivati.

La circostanza che il L., proprio per la velocità tenuta al momento del sinistro, si fosse posto autonomamente in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, integrava la concorrente sua responsabilità, ma non era tale da neutralizzare la incidenza causale della violazione da parte dell’ANAS del dovere di garantire condizioni di sicurezza della strada.

Avverso tale decisione l’ANAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste il L. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale non condizionato.

Deposita memoria il L..

Diritto

Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale…..là dove si deduce violazione e erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art. 141 c.p.c.. Si assume che l’appello principale dell’ANAS era stato notificato non nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado ma ad altro soggetto, non collegato con il L., con conseguente inesistenza (non nullità) della notifica dell’appello; che era da considerare pertanto del tutto errata la decisione del giudice di appello che aveva invece ritenuto la nullità della notifica, peraltro sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato; che la decisione di primo grado, in mancanza di valida notifica dell’appello, doveva considerarsi passata in giudicato. Come è stato rilevato da questo S.C. si tratta di nullità sanabile (art. 160 c.p.c.) qualora vi sia stata comunque costituzione della controparte.

Nel caso di specie, la notifica, effettuata a persone diverse da quelle stabilite dalla legge, dunque nulla, è rimasta sanata ex tunc a seguito della costituzione della parte cui la notificazione è stata diretta in quanto ha ugualmente raggiunto il suo scopo e potenzialmente era idonea a raggiungerlo in quanto diretta a persone (o a luoghi) che avevano un qualche riferimento col destinatario della notificazione stessa.

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente ANAS S.p.A. deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva in particolare la ricorrente principale che la Corte d’Appello ha ritenuto di dover applicare al caso di specie l’art. 2043 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza nel caso di responsabilità per omessa manutenzione delle strade pubbliche:

sussiste la responsabilità della P.A. per danni derivati da difetto di manutenzione in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere.

Si osserva inoltre che la contestazione di quanto rappresentato con il ricorso in oggetto dall’Anas risulta assolutamente non attendibile perchè frutto di una poco attenta partecipazione alle fasi procedimentali del giudizio derivata dal fatto di non aver partecipato alla relazione depositata dal C.T.U. Per questo l’istruttoria, attraverso C.T.U. e prove testimoniali, avrebbe dovuto essere “letta” in modo diverso da quella fatta nella sentenza impugnata: nulla è stato detto circa la posizione reciproca dei vari elementi di cui è composto il guardrail e il relativo assemblaggio ciò che comporta insidia non visibile e assolutamente non percettibile che ha determinato il danno al L..

Il motivo è inammissibile. Attraverso la denuncia di numerosi vizi della motivazione, in realtà, la ricorrente propone una diversa interpretazione delle risultanze processuali inammissibile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La fattispecie deve inquadrarsi nel disposto dell’art. 2043 c.c., per come interpretato dalla costante giurisprudenza nel caso di omessa manutenzione di strade pubbliche: in tanto sussiste la responsabilità della P.A. per danni derivanti da difetto di manutenzione in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.).

Nessuna prova era stata fornita al riguardo dalla controparte.

Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni già indicate a proposito del primo motivo.

La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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