Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14254 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13259/2009 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARRA MARIA TERESA, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3484/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 18/12/08, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI PALMA Salvatore;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.P.A., con ricorso del 2 7 maggio 2009, ha chiesto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 3484 del 12 febbraio 2009, laddove, nel dispositivo della stessa sentenza, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere “al D.S.” la somma di Euro 2.700,00, con gli interessi dalla data della domanda al saldo, anzichè “ad D.P.A.”;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Considerato che il denunciato errore materiale sussiste;

che, infatti, dall’intestazione e dal contenuto della su richiamata sentenza di questa Corte emerge che il relativo ricorso per cassazione è stato proposto da D.P.A., con la conseguenza che la stessa sentenza è stata pronunciata nei confronti dello stesso;

che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto come determinato nel dispositivo;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).

PQM

Visti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. e art. 121 disp. att. c.p.c..

Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 3484 del 12 febbraio 2009 sia corretto nel senso che l’espressione “al D.S.” deve essere sostituita con l’espressione “ad D.P.A.”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 3484 del 12 febbraio 2009 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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