Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14254 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 24/06/2015, dep. 13/07/2016), n.14254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale e’ damiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Cacace,

presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Torre Annunziata,

alla via Vesuvio n. 14, ed in Roma alla via San Giovanni in

Argentella n. 51 (c/o Cacace);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 23051 del 2012,

depositata il 14 dicembre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la ricorrente e

l’avv. Felice Cacace per il contro ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ della

revocazione e per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R., gia’ dirigente dell’ENEL, propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 23051 del 2012, depositata il 14 dicembre 2012, con la quale – nel giudizio introdotto con l’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione sull’istanza di rimborso della somma pari alla differenza fra la ritenuta applicata dall’ENEL sul capitale erogatogli quale trattamento pensionistico complementare e quella minore del 12,5% a suo dire applicabile nell’affermare la tardivita’ della notifica del ricorso per cassazione, e quindi la sua inammissibilita’, non avrebbe rilevato che il termine ultimo per la notifica stessa individuato nel 24 marzo 2008, cadeva in giorno festivo.

Con la ordinanza revocanda la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile perche’ tardivo il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 febbraio 2007, in quanto risultava consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta “in data 25 marzo 2008, ossia un giorno oltre la scadenza del termine perentorio di un anno e 46 giorni fissato ai sensi dell’art. 327 c.p.c., art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, scadenza che nella specie si e’ verificata il 24 marzo 2008 (giorno feriale), dovendosi tenere conto che nell’anno 2008 febbraio conta 29 giorni”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso ex art. 391 bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce che la “statuizione e’ affetta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, da un evidente errore di fatto, atteso che il 24 marzo 2008, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza era un giorno festivo, coincidente con il lunedi’ in albis (o lunedi’ dell’Angelo, o Pasquetta)”. Ne discenderebbe “la tempestivita’ del ricorso per cassazione proposto, atteso che il termine per proporlo andava a scadere il successivo 25 marzo 2008, in cui il ricorso e’ stato effettivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, come attestato nell’ordinanza stessa ed ammesso dal controricorrente”.

Il ricorso e’ fondato.

L’ordinanza impugnata, infatti, per un evidente errore di percezione nella lettura del calendario, e’ fondata sulla supposizione di un fatto, vale a dire l’essere il 24 marzo 2008 un giorno feriale, la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, ad uno sguardo appena meno frettoloso al calendario, dal quale risulta che il 24 marzo 2008 e’ lunedi’ in albis avvero un giorno festivo.

Ne consegue la tempestivita’ del ricorso e quindi la sua ammissibilita’.

Alla stregua di tale considerazione, si impone la revoca della ordinanza della Corte di cassazione n. 23051 del 2012.

Per quanto attiene alla fase rescissoria, al cui esame il Collegio deve quindi procedere, l’unico motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 224 del 2006, depositata il 7 febbraio 2007, e’ fondato.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, infatti, accogliendo il ricorso di C.R. ex dirigente dell’ENEL nominato tale in data anteriore al 1993, ha ritenuto che sulle somme liquidategli a titolo di previdenza integrativa, erogate sotto forma di capitale, non trovava applicazione la tassazione effettuata a termini dell’art. 16 T.U.I.R., come disposto del D.Lgs. n. 12 del 1993, art. 13 – disposizione riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 124 del 1993 -, ma piuttosto il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale, e cioe’ la normativa prevista dal 1^ periodo del comma 4, art. 42 T.U.I.R., essendo stato nominato dirigente il ricorrente prima del 1993, ed iscritto quindi al fondo previdenziale prima di tale data.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il gravame a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, alla stregua del quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione”. E cio’ in quanto l’ufficio con l’appello si era limitato a “ritenere legittima l’applicazione della modalita’ di imposizione a tassazione separata prevista dall’art. 16 T.U.I.R., senza muovere alcuna eccezione o contestazione all’operato dei primi giudici. Nell’atto di appello l’ufficio non ha mosso alcuna censura alla motivazione, ampia e articolata, dei primi giudici, ma si limita a ritenere applicabile l’art. 16 T.U.I.R.. Ne’ e’ ammesso riservare la specificazione dei motivi, non effettuati nell’atto di appello, in sede di discussione”, ne’ nelle memorie e repliche successive.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle Entrate ha, come si e’ detto, proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″. Sarebbero infatti state violate le norme in rubrica dal giudice del merito che “in una fattispecie come la presente (in cui la CTP aveva accolto il ricorso introduttivo, proposto avverso il silenzio serbato sull’istanza di rimborso della ritenuta applicata alle prestazioni erogate in forma di capitale a titolo di trattamento pensionistico complementare, sull’assunto della non applicabilita’ del regime di tassazione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, ai vecchi iscritti ai fondi di previdenza) abbia dichiarato inammissibile per genericita’ l’appello dell’ufficio, che contestava tale statuizione argomentando circa la vigenza del principio di cassa e la sua idoneita’ a privare di rilievo la circostanza fattuale della data dell’iscrizione, e comunque circa la tassabilita’ delle prestazioni patrimoniali de quibus alla stregua del TFR ex att. 16 e 17 T.U.I.R.”.

Il motivo e’ fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimita’ del proprio operato, come gia’ dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimita’ dell’avviso di accertamento annullato, e’ da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non gia’ “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivi pieno dell’appello, che e’ un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 3064 del 2012, n. 4784 del 2011, n. 14031 del 2006).

Ad un siffatto onere l’appellante ha adempiuto, come e’ dato rilevare gia’ dai passi dell’atto d’appello riprodotti nelle difese delle parti del presente giudizio.

L’Agenzia delle Entrate aveva inoltre dedotto, svolgendo una critica specifica a quanto affermato nella sentenza d’appello, che essendo stata percepita “l’indennita’ di liquidazione, anche se in forma di assicurazione sulla vita, nel 2001, non si comprende quindi il distinguo applicato dai giudici tributari di primo grado, i quali ritengono il contribuente al di fuori dell’applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, per il solo motivo che la nomina a dirigente e’ avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del predetto D.Lgs.. Quanto dichiarato non tien conto del principio di cassa”.

In via rescissoria, va pertanto accolto il ricorso proposto nei confronti della sentenza d’appello, che deve essere cassata, la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di revocazione proposta e revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione impugnata.

Accoglie l’unico motivo dell’originario ricorso per cassazione, cassa la sentenza di appello impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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