Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14254 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14254 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nichi.
Roma /S’i
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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Data pubblicazione: 06/06/2013

Ct.1382/11 (Avv. Pucciariello)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

a 04 2. 1 11

nel ricorso

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello

Stato

(C.F.

80224030587

fax:

0696514000,

PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor CECCANTI GIORDANO
resistente
in punto
annullamento della sentenza

n. 69/10/09 emessa inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Firenze.

PREMESSO
Che con nota n. 48239/12 la Direzione Provinciale di Livorno ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;

FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 02.11.2012

Direftore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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