Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14253 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 28/06/2011), n.14253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31829/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), M.B.

(OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo

studio dell’avvocato DE LUCA Michele, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIETROSANTI MARIO LAURO, PIETROSANTI ANGELO,

PIETROSANTI LUCA MARIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA EUREKA, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ZURIGO S.P.A., O.

F., NUOVA TIRRENA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4014/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 19/9/2005, depositata il 27/09/2005,

R.G.N. 1513/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio per il risarcimento dei danni instaurato dagli odierni ricorrenti, la corte di appello di Roma pronunciò, in parte qua, condanna non solidale dei convenuti responsabili, rigettando poi l’istanza di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza sul presupposto dell’impredicabilità di tale errore.

S.A., B. e M.L. ricorrono oggi dinanzi a questa corte per sentir affermare il principio di diritto secondo il quale, in caso di incidente automobilistico attribuito a più soggetti per concorso di colpa, tutti gli autori sono responsabili in solido verso il danneggiato, e ciascuno di essi è tenuto all’integrale risarcimento del danno, con facoltà per il titolare del credito di pretendere il pagamento dell’importo liquidato a suo favore da ciascuno di essi.

La corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, provvede in conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in tali sensi accogliendo il ricorso.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna tutti gli autori dell’illecito, in solido, al risarcimento dei danni, così come determinati dalla Corte di Appello nel dispositivo della sentenza depositata il 27 settembre 2005, in favore dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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