Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14253 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 14/06/2010), n.14253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
A.Y.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Bari depositato
in data 26 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de
giorno 23 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI
Vittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro dell’Interno ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 24 ottobre 2007 dal Prefetto di Salerno nonchè il provvedimento di trattenimento emesso in pari data dal Questore di Salerno. L’intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
E’ stata depositata memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione proposto dal Ministro è inammissibile dal momento che unico legittimato in relazione all’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto è il medesimo (“Nei giudizi di opposizione ai provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio, anche con riferimento alla contestuale impugnazione del provvedimento del questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, che non è soggetto al sindacato del giudice dell’opposizione, ma può essere valutato solo dal giudice penale allorchè conosca dell’imputazione ascritta all’espulso trattenutosi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato” Cassazione civile, sez. 1, 21 giugno 2006, n. 14293; in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 29 dicembre 2005 n. 28869; Cass. 27 gennaio 2004 n. 1395), così come unico legittimato a ricorrere e a contraddire in relazione al provvedimento di trattenimento conseguente a decreto di espulsione è il Questore che lo ha emesso (“Il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza deve essere proposto nei confronti del Questore e allo stesso notificato, atteso che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 individua nel Questore l’organo competente ad adottare provvedimenti della specie e che i ricorsi contro questi ultimi a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis – tuttora in vigore pur dopo l’emanazione della L. n. 189 del 2002 – devono essere notificati all’autorità che li ha emanati, la quale è, quindi, l’unico soggetto legittimato a contraddire nel relativo giudizio di impugnazione Cassazione civile, sez. 1, 17 luglio 2006, n. 16212;
conforme Cass. 22 aprile 2005 n. 8531).
Nè vale il rilievo, esposto in memoria, secondo cui l’indicazione, inserita nell’intestazione del ricorso tra parentesi, del Prefetto e de Questore dopo quella del Ministero starebbe a dimostrare che anche tali organi sono da intendersi quali ricorrenti in quanto la formulazione dell’atto non può che essere interpretata nel senso che ricorrente è solo il Ministero e che questi agisce nella sua veste di organo sovraordinato a quelli periferici.
Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010