Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14253 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 24/06/2015, dep. 13/07/2016), n.14253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M. e P.P., rappresentati e difesi dall’avv.

Francesco Celona ed elettivamente domiciliati in Rima presso l’avv.

Toni Fava in via Serradifalco n. 7;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 168/26/08, depositata il 24 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, nel giudizio introdotto dai coniugi P.P. e R.M. con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR con il quale veniva rettificato il reddito di cui alla dichiarazione congiunta presentata per il 1996, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello dell’ufficio por la mancata citazione di P.P., presente con R.M. in primo grado e cointestataria dell’avviso di accertamento, e per la mancata notifica alla stessa dell’atto di appello medesimo, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.

I contribuenti resistono con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo lamentando la “violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, l’amministrazione ricorrente denuncia vizio di nullita’ della sentenza o del procedimento per avere la decisione impugnata rigettato l’appello dell’ufficio in quanto inammissibile perche’ notificato ad una solo dei coniugi, entrambi parti sostanziali e processuali in causa, invece che accoglierlo per non aver considerato che il gravame, pur notificato ad una sola delle parti, il marito, aveva raggiunto lo scopo di rendere edotta anche la moglie dell’avvenuta proposizione dell’impugnazione, atteso che l’appello incidentale – contenente oltre la preliminare eccezione di rito, anche lo svolgimento delle difese dei contribuenti, nel merito della vicenda – risultava essere stato presentato da entrambi i coniugi.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, la ricorrente assume che incorrerebbe nel vizio di nullita’ della sentenza o del procedimento la decisione con la quale il giudice tributario abbia rigettato l’appello dell’ufficio ritenendolo inammissibile poiche’ notificato ad uno solo dei coniugi (marito), entrambi parti sostanziali e processuali in causa, in luogo che disporre l’integrazione del contraddittorio ordinando il rinnovo della formalita’ nei confronti dell’altro in quanto il giudizio di specie aveva ad oggetto avviso di accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta.

Il secondo motivo, il cui esame logicamente precede, e’ fondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire, in fattispecie in tutto analoga alla presente come “nelle impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio e’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale quando cioe’ i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (cd. cause inscindibili), ma altresi’ nell’ipotesi di cause che, riguardando due (o piu’) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processus non sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso. Il giudizio di specie, avente ad oggetto un accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta, si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, seppur distinti e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico, in concreto congiuntamente impugnato davanti al giudice tributario da entrambi i codichiaranti e basato, in relazione ad entrante le posizioni contributive coinvolte, su presupposti tributari almeno in parte comuni. Ne discende che, tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in presenza di simultaneus processus nel progresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 c.p.c., l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione” (Cass. n. 1225 del 2007).

Il secondo motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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