Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14253 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14253 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
IMPOSTATO IN CANCELLEriA
IL ……..
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Data pubblicazione: 06/06/2013
’ Ct. 17039/11 (Avv. Ventrella)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 8939/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
MENASCI CESARE
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 3528/07/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale.
PREMESSO
Che con nota 220913 del 16.11.2012 la Direzione Provinciale di Roma ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 6.12.2012
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