Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14252 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico

n. 107, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Bultrini, rappresentato

e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

MARCIANO Raffaele;

– ricorrente –

contro

BI.LU., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ludovisi

n. 35, presso lo studio dell’Avvocato Massimo Lauro, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati SAVARESE Vincenzo e Marcello Falcone;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3499 del 2008,

depositata il 6 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Carlo Albini, per delega, e,

per il resistente, l’Avvocato Vincenzo Bavarese;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Bi.Lu. ha chiesto al Tribunale di Nola di accertare la cattiva qualità delle opere commissionate a B.P., con condanna del medesimo al pagamento della somma di L. 14.567.100, necessaria per eliminare i vizi delle opere stesse;

che B.P. ha contestato la domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Bi. al pagamento del saldo di quanto dovuto per l’esecuzione dei lavori dal medesimo commissionati;

che l’adito Tribunale ha condannato il Bi. al pagamento, in favore del B., della somma di Euro 18.256,83 oltre interessi dal 9 marzo 1994, a saldo della costruzione e installazione di una serie cospicua di manufatti in legno e altri materiali;

che avverso questa sentenza ha proposto appello il Bi.;

che, ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 ottobre 2008, ha accolto l’appello, condannando il Bi. al pagamento della somma di Euro 2.944,62, oltre interessi legali come da sentenza di primo grado e ha dichiarato interamente compensate le spese del giudizio, ad eccezione di quelle di c.t.u., poste a carico di ciascuna delle parti in eguale misura;

che la Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel valutare come non contestato il corrispettivo preteso dal B. per le opere commissionategli, mentre la pretesa era stata contestata dal Bi. sia prima che dopo la introduzione della lite;

che, inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che la somma dovuta al B. dovesse essere individuata in quella di L. 72.771.600, ammessa come dovuta dallo stesso Bi., dalla quale dovevano essere detratti sia l’importo corrispondente alle prestazioni inidonee, come accertato dal c.t.u., sia l’acconto versato dal Bi.;

che B.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, Bi.

L.;

che con l’unico motivo il ricorrente deduce “Error in iudicando – Omessa e carente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – Travisamento dei fatti”;

che la censura si riferisce al fatto che, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale sulla base della verifica e degli accertamenti espletati dal c.t.u., che aveva evidenziato l’esecuzione di opere ulteriori da parte di esso ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di considerare tali ulteriori prestazioni e di riconoscere il compenso ad esse relativo;

che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorrente precisa che “la sentenza gravata è affetta dal vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui ha ritenuto, in accoglimento dell’appello proposto, irrilevanti le circostanze di fatto valutate e poste a base della sentenza da parte del giudice di prime cure, il tutto senza tenere nel minimo conto, nè chiarire per quali ragioni ha giudicato irrilevanti la corrispondenza intercorsa tra le parti e gli accertamenti operati dal CTU nell’ambito del giudizio di primo grado”;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 2 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il relatore designato ha formulato proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:

“(…) Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività della notificazione del ricorso eseguita al procuratore domiciliatario nel grado di appello oltre l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

L’impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., durante il periodo feriale, infatti, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, sia l’ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (Cass., S.U., n. 12593 del 1993).

Il ricorso è comunque inammissibile per genericità e per carenza del requisito dell’autosufficienza. Si chiede, infatti, alla Corte di apprezzare la idoneità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento a circostanze di fatto che emergerebbero dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, ma si omette completamente di riprodurre nel ricorso i documenti dai quali tali circostanze dovrebbero emergere.

La genericità della formulazione del motivo impone poi di considerare inidoneo il momento di sintesi formulato dal ricorrente a conclusione del motivo. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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