Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14252 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27340/14 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
controricorso, dall’avv.to Angelo Osnato e dall’avv.to Alessandro
Alessandri, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di
quest’ultimo, sito in Roma, Piazza Dei Caracci n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/02/13 della CTR dell’Emilia-Romagna,
depositata il 23/09/2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio
2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
S.A., proprietario di un’area di terreno sita nel comune di (OMISSIS), frazione (OMISSIS), nel corso dell’anno 2003, vendeva cinque lotti di terreno di mq. 3.896, per un valore dichiarato complessivo di Euro 297.423,00.
In sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, il S., in relazione a tali vendite, dichiarava una plusvalenza imponibile ai fini Irpef di Euro 42.804,00, quale risultato delle differenze tra il prezzo incassato ed i costi relativi alla lottizzazione delle aree.
In seguito al controllo della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate notificava al S. avviso di accertamento con il quale rideterminava una plusvalenza, per l’anno 2003, pari ad Euro 237.851,00 riprendendo a tassazione ai fini Irpef, e relative addizionali, l’importo di Euro 195.047,00, oltre sanzioni. Il calcolo dell’Ufficio veniva effettuato tenendo conto della rettifica definita ai fini dell’imposta di registro nonchè del valore dei terreni alla data della sottoscrizione della convenzione edilizia con il Comune di (OMISSIS) e cioè al (OMISSIS).
S.A. impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara chiedendone l’annullamento con la riduzione dell’imposta eventualmente dovuta e col recupero a tassazione. In particolare, il contribuente rilevava l’errore di calcolo nel considerare il valore dei beni ceduti all’imposta di registro nonchè nel considerare il valore delle aree cedute all’atto della sottoscrizione della convenzione di lottizzazione col Comune ((OMISSIS)) piuttosto che a quello di inizio dei lavori ((OMISSIS)); osservava, altresì, che l’Agenzia delle entrate non aveva considerato i costi per Iva pagati sulle singole fatture e non aveva considerato, in diminuzione della plusvalenza, il valore dell’area ceduta gratuitamente al Comune in virtù della convenzione di lottizzazione.
La Commissione provinciale, con sentenza n. 109/2/2009, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza e l’adita Commissione tributaria regionale, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione confermando integralmente la sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
Resiste con controricorso S.A..
In data 12 gennaio 2021 la difesa di S.A. ha presentato nota di deposito dei seguenti documenti:
– istanza di sospensione e di estinzione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, con “all. 1 mod. (OMISSIS) pdf.; all. 2 mod. (OMISSIS) pdf. – quietanza di pagamento pdf.”;
– relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata, all’Avvocatura erariale, dell’istanza di sospensione e di estinzione del giudizio R.G. 27340-2014 e dei relativi allegati;
– ricevuta di accettazione e di consegna del 22/12/2020 all’Avvocatura erariale, dei documenti notificati a mezzo posta certificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La documentazione versata in atti dalla difesa di S.A., attraverso la nota di deposito del 12 gennaio 2021, comprova la sussistenza dei presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, determinando, così, l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va evidenziato, all’uopo, che l’Agenzia delle entrate, ha ricevuto in data 22 dicembre 2020 la notifica, a mezzo posta certificata, dell’istanza di definizione e della documentazione ad essa allegata, senza opporre diniego.
Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate come disposto dal citato D.L. art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021