Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14252 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 14/06/2010), n.14252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

F.S., N.M. e NA.Vi., con

domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 441, presso l’Avv. Pagliara

Paolo, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Severino, come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 3 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto il ricorso di con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo penale svoltosi in primo grado dal maggio 1997 al dicembre 2002 e definito in secondo con sentenza depositata nel settembre 2005.

Resistono gli intimati con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. ZANICHELLI Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si denuncia difetto di motivazione è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondato dal momento che la Corte d’appello, pur avendo dato atto della complessità del giudizio, ha ritenuto comunque che la durata complessiva del primo e del secondo grado non potesse comunque eccedere i cinque anni e tale valutazione di merito, non essendo stati disattesi i parametri indicati dalla Corte Europea, non appare incongrua essendosi attestato il giudicante sull’estremo maggiore degli stessi.

E’ invece inammissibile il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello determinato il periodo di ragionevole durata del processo “con riferimento alle posizioni isolatamente e singolarmente considerate dei diversi imputati” in quanto non vi è traccia nella decisione di una simile valutazione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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