Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14252 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 17998-2015

sollevato dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza n. R.G.

113/2015, emessa il 7/07/2015 nel procedimento vertente tra:

G.R.;

J.L.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Cons. Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO

Rosario, che chiede che la Corte dia mandato alla Cancelleria del

Giudice a quo di dare comunicazione alle parti costituite, nelle

forme previste dall’art. 134 c.p.c., del deposito dell’ordinanza che

ha sollevato il conflitto di competenza, rinviando la causa a nuovo

ruolo;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 7 luglio 2015 il tribunale di Termini Imerese, Sezione Specializzata Agraria, ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio, rispetto alla domanda proposta dinanzi a sè da G.R..

2. Nella motivazione dell’ordinanza si espone che nel 2014 J.L. chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Cefalù un decreto ingiuntivo nei confronti di G.R., per l’importo di Euro 1.098,80.

A fondamento del ricorso monitorio J.L. dedusse che G.R. era enfiteuta di un fondo sito in (OMISSIS), già di proprietà di J.F., ed a lui pervenuto a titolo ereditario.

G.R. si oppose al decreto, eccependo sia l’incompetenza per materia del Giudice di pace, sia la prescrizione del diritto.

Con sentenza 20 ottobre 2014 n. 337 il Giudice di pace di Cefalù dichiarò la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Termini Imerese.

3. Riassunto il giudizio da parte di G.R., il Tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza sopra ricordata ha dedotto che le controversie in tema di canoni enfiteutici non rientrano nella competenza della sezione specializzata agraria, ma nella generale competenza del Giudice di pace, richiedendo perciò il regolamento di competenza d’ufficio.

4. La causa, discussa nell’udienza camerale dell’8 giugno 2016, con ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2016 venne rinviata a nuovo ruolo, non essendovi in atti prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza di richiesta del regolamento d’ufficio.

Acquisita tale prova, la causa è stata esaminata nell’adunanza camerale del 2 marzo 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Una fattispecie concreta identica a quella oggi in esame è stata già decisa da questa Corte con ordinanza 15.6.2016 n. 12354.

Tale ordinanza ha ritenuto che “ai sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice. Deve invece essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa (…).

Spetta solo alle parti in questo caso, nelle forme e nei tempi di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo, al pari dell’incompetenza territoriale derogabile”.

Nella medesima ordinanza si soggiunge che il principio appena enunciato “è volto ad assicurare stabilità alla causa al di fuori dei casi tassativamente previsti in cui il giudice indicato come competente indichi a sua volta e fondatamente altro giudice come avente una competenza inderogabile”, e che esso non subisce deroghe nemmeno quando “il giudice ritenuto erroneamente competente per materia da quello che si è spogliato della causa, ed avente soltanto una competenza per valore più ampia sia, come in questo caso, una sezione specializzata”.

2. L’applicazione di tale principio al presente caso comporterebbe la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritiene tuttavia il Collegio che il principio appena esposto non possa essere condiviso integralmente rispetto alla fattispecie concreta oggi in esame, e che pertanto – per prevenire contrasti – la questione dell’ammissibilità del conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Termini Imerese debba essere sottoposta all’esame delle Sezioni Unite della Corte, per le ragioni che seguono.

3. L’art. 45 c.p.c. consente al giudice, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dopo una precedente pronuncia di declinatoria di competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione “se ritiene di essere a sua volta incompetente”.

Questa norma è stata sempre interpretata sia dalla dottrina, sia da questa Corte, nel senso che il secondo giudice possa sollevare il conflitto negativo di competenza solo quando anch’egli si ritenga a sua volta incompetente per materia o per territorio.

Si è di conseguenza esclusa l’ammissibilità del conflitto nel caso in cui il secondo giudice declini la propria competenza per un “titolo diverso” da quello che ha determinato la dichiarazione di incompetenza da parte del primo giudice (così già Sez. 3, Sentenza n. 2807 del 05/08/1968, in seguito sempre conforme).

Si è giunti così a teorizzare il principio della “identità del motivo di contrasto” tra primo e secondo giudice, quale presupposto necessario del regolamento di competenza d’ufficio.

4. La nozione di “identità del motivo di contrasto” tra primo e secondo giudice non è stata, però, intesa sempre allo stesso modo nella giurisprudenza di legittimità.

Molti anni fa tale concetto veniva inteso in modo lineare: ovvero nel senso che l'”identità del motivo di contrasto” tra primo e secondo giudice sussiste in tutti i casi in cui il primo si sia dichiarato incompetente per materia o territorio inderogabile, ed il secondo ritenga al contrario che spetti al primo la competenza per materia (o territorio ex art. 28 c.p.c.) che quello, invece, aveva negato (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 11/09/1978).

5. In prosieguo di tempo il rigore di tale orientamento venne attenuato, e si cominciò ad intendere il concetto di “identità del motivo di contrasto” in modo più ampio.

Si ammise così il conflitto negativo virtuale anche nel caso in cui il primo giudice si fosse dichiarato incompetente ratione valoris, in base al rilievo che ogni dichiarazione di incompetenza per valore presupponesse necessariamente la negazione della competenza per materia: sicchè, declinata dal primo giudice la propria competenza ratione valoris, si ammetteva la possibilità per il secondo giudice di sollevare conflitto negativo, se avesse ritenuto che la competenza spettasse ratione materiae al primo (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 26/07/1977; Sez. 3, Sentenza n. 4941 del 14/11/1977; Sez. 2, Sentenza n. 2169 del 08/04/1982).

Questo orientamento, oggi abbandonato, va ricordato perchè, come si vedrà, fu per confutare esso che si compirono talune affermazioni le quali, avulse dal contesto originario, hanno finito per ingenerare, ad avviso di questo Collegio, un qui pro quo sull’interpretazione dell’art. 45 c.p.c..

6. Nel 1984, con tre decisioni quasi coeve (Sez. 3, Sentenza n. 4674 del 22/08/1984, Sez. 3, Sentenza n. 4682 del 24/08/1984 e Sez. 3, Sentenza n. 4684 del 24/08/1984), questa Corte si fece carico dei pregressi contrasti e provò a comporli.

Quelle decisioni avevano ad oggetto un conflitto negativo virtuale di competenza tra il Pretore ed il Tribunale, ed in esse si stabilì che il regolamento di competenza d’ufficio fosse inammissibile se il giudice adito per secondo avesse escluso la ravvisabilità stessa d’una qualsiasi questione di competenza per materia rispetto alla decisione del primo giudice, e si fosse dichiarato incompetente per valore; ma fosse invece ammissibile nel caso in cui, dichiarata dal primo giudice la propria incompetenza ratione materiae, il secondo giudice ritenesse “che la controversia non rientri nella sua competenza per materia, ma nella competenza per valore del primo o di altro giudice, poichè, in tal caso, il conflitto tra i due giudici verte sulla sussistenza o meno della competenza per materia del secondo di essi” (sentenza 4684/84, cit.).

Con le tre sentenze appena ricordate, dunque, la Corte ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio distinse l’ipotesi in cui il giudice adito per secondo avesse puramente e semplicemente negato che la decisione del primo giudice ponesse una questione di competenza per materia, dall’ipotesi in cui il giudice adito per secondo avesse voluto “rimpallare” la causa al primo giudice, negando di avere la competenza per materia da quello attribuitagli.

Nel primo caso il conflitto negativo fu ritenuto inammissibile, nel secondo ammissibile.

7. Negli anni successivi i principi affermati da Cass. 4684/84, cit., vennero ribaditi da altre decisioni, ma in modo avulso dalla fattispecie concreta da cui erano scaturiti, e soprattutto dalla distinzione tra l’ipotesi in cui il giudice adito per secondo negasse l’esistenza d’una questione di competenza per materia, e quella in cui il giudice adito per secondo negasse la competenza (propria) per materia.

Cominciò così ad emergere a poco a poco un principio ben diverso da quello affermato nel 1984: ovvero che il conflitto negativo di competenza fosse inammissibile anche nel caso in cui, dichiarata dal primo giudice la propria incompetenza per materia, il giudice adito per secondo avesse voluto negare di avere la competenza speciale attribuitagli dal primo giudice.

Il “punto di rottura” in tal senso sembra doversi ravvisare nel decisum di Sez. L, Ordinanza n. 728 del 04/10/1996.

In quel caso un assicuratore sociale, dopo avere indennizzato la vittima di un infortunio sul lavoro, aveva proposto l’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c.dinanzi al Tribunale ordinario.

Questo aveva però declinato la propria competenza, ritenendo competente “funzionalmente” il Pretore in funzione di giudice del lavoro. Quest’ultimo, a sua volta, qualificò la domanda come una ordinaria azione di condanna, e ritenendosi incompetente ratione valoris richiese il regolamento di competenza d’ufficio.

Questa Corte, nel decidere la controversia, affermò che in questo caso il secondo giudice, anche se incompetente ratione materiae, restava “comunque investito della causa in forza dell’art. 44 c.p.c., a prescindere da ogni indagine sulla sua effettiva competenza per valore.

Nè, d’altronde, sembra lecito ipotizzare l’incompetenza per materia di un giudice con riguardo a una certa lite, se non nei confronti di un diverso giudice che in relazione alla stessa lite sia ritenuto, appunto, munito di competenza per materia” (l’enfasi è aggiunta).

L’ordinanza concluse che se il secondo giudice nega di avere la competenza per materia attribuitagli dal primo giudice, “l’esclusione della competenza per materia consegue non già alla ravvisata competenza di un altro giudice sotto tale profilo, ma deriva piuttosto dal fatto che il giudice ha negato la stessa possibilità di utilizzare il criterio della materia ai fini della ripartizione della competenza; non gli è concesso allora di sollevare il conflitto, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione” (Cass. 728/96, cit.; nello stesso esatto senso, e persino con riferimento a fattispecie analoga, si veda anche Sez. L, Ordinanza n. 327 del 09/04/1998, nonchè – in diversa fattispecie – ez. L, Ordinanza n. 195 del 04/03/1998).

8. Come si è visto, le sentenze del 1996-1998 appena ricordate nascevano da vicende in cui Pretore e Tribunale si attribuivano reciprocamente la competenza per materia, e soprattutto da vicende in cui il giudice che aveva sollevato il conflitto negativo si era espressamente dichiarato incompetente “per valore”, negando “la stessa possibilità di utilizzare il criterio della materia ai fini della ripartizione della competenza”.

Nondimeno, andando forse anche oltre la questione devolutale col regolamento di competenza, quelle stesse decisioni di fatto pervennero al risultato di negare al giudice specializzato, adito ex art. 50 c.p.c., di sollevare conflitto negativo negando che la materia rientrasse nelle sue attribuzioni: e ciò sul presupposto che in questo caso non ci si troverebbe al cospetto d’un conflitto di competenza per materia.

9. Il passo successivo (che ha condotto all’attuale orientamento dominante, ricordato al p. 1) fu generalizzare il principio, e concludere che in tutti i casi in cui il giudice adito per secondo, negando di essere competente per materia, ritenga che la causa vada incardinata secondo i criteri generali, stia per ciò solo negando la sua competenza ratione valoris, e non ratione materiae, e non possa perciò sollevare il conflitto negativo di competenza d’ufficio.

In tal senso, tra le tante, può leggersi da ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015, secondo cui il regolamento di competenza d’ufficio non può essere sollevato quando il secondo giudice neghi di avere la competenza speciale per materia attribuitagli dal primo giudice, ma non individui alcun “positivo criterio di competenza per materia del (primo) ovvero di altro Giudice”, e che di conseguenza “in tale contesto il diniego della competenza – siccome assunto sul presupposto negativo della esclusiva competenza per materia del (secondo giudice) senza la positiva individuazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile di altro Giudice – profila, implicitamente, ma inequivocamente, l’applicabilità dell’ordinario criterio di distribuzione per valore” (Cass. 728/15, cit.; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2008).

10. L’orientamento appena ricordato al p. precedente, oggi prevalente, ad avviso di questo Collegio giudicante presenta tre criticità: nei presupposti, nel contenuto e negli effetti.

10.1. Dal punto di vista dei presupposti, come si è visto l’orientamento oggi dominante nasce da un vero e proprio equivoco: ovvero che sia stato sancito dalle sentenze “sistematrici” della materia, pronunciate da questa Corte nel 1984 e nel 1996-1998.

Si è anche visto che tuttavia ciò non è esatto.

Nel 1984, infatti, questa Corte affermò un principio esattamente opposto: e cioè che vi è materia di conflitto negativo quando il giudice davanti al quale il processo sia stato riassunto, ritenga che la controversia non rientri nella sua competenza per materia: “poichè, in tal caso, il conflitto tra i due giudici verte sulla sussistenza o meno della competenza per materia del secondo di essi”.

Nel 1996-1998, poi, è certamente vero che si cominciò ad affermare che se il giudice adito per secondo ritenga che la cognizione della causa spetti non a sè, ma al primo giudice secondo i criteri ordinari, questi si starebbe spogliando della causa ratione valoris e non ratione materiae, con conseguente impossibilità di sollevare il conflitto di competenza. Ma è altresì vero che tale principio venne affermato ad abundantiam, in fattispecie nelle quali il secondo giudice aveva richiesto il regolamento di competenza d’ufficio dopo avere espressamente negato (non la propria competenza per materia, ma) la propria competenza per valore.

10.2. Dal punto di vista del contenuto, l’orientamento qui criticato presenta ad avviso di questo Collegio un evidente vulnus di logica formale: la violazione del principio di identità e non contraddizione.

L’orientamento in esame, infatti, come si è visto ammette che sia una pronuncia sulla competenza per materia quella con cui il primo giudice neghi la propria, attribuendola ad altro organo giudicante. Curiosamente, però, nega che sia altrettale la pronuncia con la quale il secondo giudice neghi di avere la competenza per materia attribuitagli dal primo giudice.

Così, nel caso di specie, ad applicare tale principio si dovrebbe qualificare pronuncia declinatoria della competenza per materia quella con la quale il Giudice di pace ritenga che sui canoni enfiteutici debba pronunciarsi la sezione specializzata agraria del Tribunale; per contro si dovrebbe però escludere che costituisca una pronuncia declinatoria della competenza per materia quella con la quale la sezione specializzata agraria ritenga che sui canoni enfiteutici debba pronunciarsi il giudice di pace.

Ma questa, ad avviso del Collegio, è una aporia.

Dati, infatti, due giudici ai quali siano per legge attribuite rispettivamente le materie “A” e “B”, si avrà “identità del motivo di contrasto” quando il primo neghi di essere competente sulla materia “A”, ed il secondo affermi il contrario. Per la logica formale, infatti, affermare “A” e negare “A” sono assunti legati da un nesso di esclusione reciproca. Se, quindi, si qualifica come declinatoria di competenza ratione materiae la pronuncia del primo giudice, altrettale dovrà qualificarsi quella del secondo giudice, con cui si affermi essere erronea la prima, negando la propria competenza per materia.

Appare, per contro, contrario ad ogni logica affermare che se il giudice di pace neghi di essere competente ratione materiae a pronunciarsi sulla domanda di pagamento di canoni enfiteutici, stia declinando la propria competenza per ragioni di materia; mentre se altrettanto – e converso – faccia il Tribunale, stia declinando la propria competenza per ragioni di valore.

Dichiarare di non essere competente perchè il giudice è ordinario e la materia è speciale, equivale a dichiarare di non essere competente perchè il giudice è speciale e la materia è ordinaria. Le due ipotesi sono speculari ed identiche; l’una e l’altra costituiscono statuizioni di incompetenza ratione materiae, e se pronunciate da due giudici successivamente aditi legittimano l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio da parte del secondo.

10.3. Dal punto di vista degli effetti, infine, l’orientamento qui in contestazione produce risultati non accettabili.

Come già visto, infatti, l’orientamento oggi prevalente ritiene che, declinata dal giudice di pace la propria competenza ratione materiae, il secondo giudice possa sollevare il conflitto negativo di competenza solo previa la “positiva individuazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile” del primo giudice; ed ove ciò non faccia, ciò vuol dire che egli sta declinando la propria competenza solo per ragioni di valore (Cass. 728/15, cit.).

Ma in questo modo si commettono due errori:

-) si aggiunge alla lettera dell’art. 45 c.p.c. un elemento che il legislatore non scrisse;

-) si perviene ad una abrogazione quasi totale dell’istituto del regolamento di competenza d’ufficio.

10.3.1. Il primo errore scaturisce dal fatto che la legge si limita a stabilire che il regolamento possa essere richiesto quando il giudice adito per secondo “ritiene di essere a sua volta incompetente”, e non già che il regolamento possa essere chiesto solo se il giudice adito per secondo “ritiene di essere a sua volta incompetente previa individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del primo giudice”.

Varrà la pena aggiungere come la competenza per materia e quella per valore non si pongono tra loro in rapporto di specialità. La prima – secondo una nota ed autorevolissima definizione dottrinaria attiene alla “qualità”, l’altra alla “quantità” della domanda.

Pertanto quando, come nel caso di specie, la sezione specializzata agraria neghi che la controversia rientri tra quelle ad essa devolute dalla legge, non sta affatto affermando che la competenza a decidere la lite vada attribuita “per valore”: sta affermando, al contrario, che la “qualità” della controversia, e quindi la competenza per materia, non sono quelle ritenute dal primo giudice.

10.3.2. Il secondo errore dell’orientamento prevalente consiste nel pervenire al poco apprezzabile risultato per cui tutti i casi in cui il secondo giudice dovesse ritenere che il primo giudice era competente secondo i criteri generali, e non perchè una norma speciale gli attribuisca la competenza per materia, non potrebbe mai sollevare il conflitto di competenza: risultato ovviamente contrastante con la ratio dell’art. 45 c.p.c., che è quella di prevenire i conflitti positivi per le ragioni di competenza cc.dd. “forte”. La non condivisibilità di tale risultato appare corroborata proprio dalle decisioni ricordate supra, p. 9, alcune delle quali hanno avuto l’effetto di attribuire alla competenza del Tribunale delle Acque, adito dopo una pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice, cause che con la materia del TRAP nulla avevano a che vedere.

PQM

 

la Corte rimette la causa al Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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