Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14251 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., nella qualità di titolare della ditta individuale

C.F. Impianti di Catucci Fabio, elettivamente domiciliato in Roma,

via Oslavia n. 14, presso lo studio dell’Avvocato MANCUSO Nicola, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente agli Avvocati Pietruccio

Rampi e Luca Rampi, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DECOR STYLE di Edilizio Francesco & C. s.n.c., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Celimontana n. 38, presso,lo studio dell’Avvocato PANARITI Benito,

dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli Avvocati Paolo

Parazzi e Maurizio Polizzi, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1271 del 2009,

depositata il 7 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda di C. F. nei confronti della Decor Style s.n.c., ha condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 12.861,84, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di residuo dei compensi vantati dall’attore per la fornitura e la posa in opera di impianti idrosanitari presso clienti della società convenuta;

che avverso tale sentenza ha proposto appello la Decor Style s.n.c., deducendo che il Tribunale aveva erroneamente deferito al C. giuramento suppletorio, dal quale aveva fatto dipendere l’esito della lite, pur in difetto della semipiena probatio;

che, nella resistenza del C., la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 7 maggio 2009, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del C.;

che la Corte d’appello ha rilevato che lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di avere ricevuto pagamenti in misura superiore a quella indicata nell’atto di citazione, sicchè il Tribunale aveva errato nel ritenere esistente in suo favore una semipiena probatio quanto alla fondatezza della domanda volta ad ottenere il pagamento del residuo credito;

che la Corte territoriale ha altresì rilevato che non era conducente al fine la deposizione del teste C.U., in quanto nulla aveva saputo riferire in ordine alle quietanze che l’attore assumeva essere state apposte per errore su tre fatture;

che per la cassazione di questa sentenza C.F., nella sua qualità di titolare della ditta individuale C.F. Impianti di Catucci Fabio, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la società intimata;

che il ricorrente deduce vizio di motivazione assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente computato due volte, tra le somme il cui pagamento era stato da esso ricorrente ammesso in sede di interrogatorio formale, i due assegni di L. 5.000.000 ciascuno, mentre l’importo ammesso come riscosso era di L. 20.000.000, laddove in citazione si era riconosciuto il pagamento di L. 17.000.000, sicchè doveva ritenersi provata l’esistenza di un residuo credito di L. 21.904.000;

che il ricorrente assume altresì che la deposizione del teste C.U. avrebbe corroborato l’assunto svolto in sede di citazione;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 2 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e sino al 4 luglio 2009, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Si deve in ogni caso rilevare che le doglianze del ricorrente si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali in ordine agli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, in relazione alle quali i ricorrenti formulano una difforme ricostruzione dei fatti, sollecitando la Corte di cassazione a svolgere quindi una valutazione che le è preclusa.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che, invero, le critiche svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, non appaiono idonee ad indurre a differenti conclusioni;

che questa Corte regolatrice, infatti – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr., L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo , e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 2 7680 del 2009);

che nella specie il motivo di ricorso, formulato ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è totalmente privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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