Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14251 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

S.p.a. FRATELLI CAMPAGNOLO, con domicilio eletto in Roma, via A.

Chinotto n. 1, presso l’Avv. Prestaro Ermanno che la rappresenta e

difende unitamente agli Avv.ti Feltrinelli Secondo Andrea e Salvador

Monica, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

PI. EFFE, s.r.l.;

– intimata –

per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione

specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale n.

3105/08 depositata il 29 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PI.EFFE, s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, la Fratelli Campagnolo s.p.a. esponendo di averne fin dal 2002 curato e distribuito il prodotto con il marchio “Campagnolo”, lamentando l’apertura dello spaccio “Nuovo Outlet F.lli Campagnolo” e denunciando l’avvenuta concorrenza sleale individuabile: nella vendita sottocosto posta in essere da impresa in posizione dominante tale da frapporre l’ingresso nel mercato di altri concorrenti; nell’impedimento dell’attività della PI. EFFE, e nell’annientamento della stessa che non poteva sostenere la presenza di un’entità commerciale sovrastante; nella sovrapposizione degli ambiti territoriali dei rispettivi mercati; nel boicottaggio consistito nell’impossibilità di fatto di poter proseguire il rapporto commerciale in atto.

Si è costituita la società evocata eccependo l’incompetenza della sezione specializzate e chiedendo nel merito il rigetto delle domande attrici.

Il Tribunale, ritenuta l’opportunità di decidere le questioni preliminari e in particolare quella relativa alla competenza per materia, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e quindi ha dichiarato la propria competenza, ritenendo rilevante la circostanza che la causa coinvolgesse economicamente diritti di proprietà industriale.

Contro la sentenza ha proposto regolamento di competenza la S.p.a.

Fratelli Campagnolo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso che pone la questione della attribuzione del giudizio al tribunale ordinario o alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale è innanzitutto ammissibile.

La giurisprudenza, occupandosi dei casi analoghi attinenti alla ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro o societarie e sezioni ordinarie e tra queste e le sezioni specializzate agrarie, ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attiene solo al rito, sussistendo in tal caso una mera questione interna all’ufficio di suddivisione del lavoro in base ai criteri tabellari (così, quanto al processo di lavoro e societario Cassazione civile, sez. 3, 9 novembre 2006, n. 23891), ma a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate agrarie sono state individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell’essere la composizione delle medesime del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale (Cassazione civile, sez. 3, 7 ottobre 2004, n. 19984). Tale essendo il criterio distintivo deve allora qualificarsi come attinente alla competenza la questione relativa alla attribuzione dei giudizi al tribunale ordinario o alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dal momento che queste sono investite di una peculiare competenza territoriale che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3) e che si identifica con quella di una o più corti d’appello, escludendosi così una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario; ovviamente, poichè la natura della controversia in tema di ripartizione in subiecta materia è unica deve essere anche indipendente dal rapporto tra gli uffici interessati per cui sussiste una questione di competenza non solo quando si controverte in ordine all’attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e quindi merita accoglimento.

La Corte si è pronunciata di recente in ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134 (applicabile ratione temporis in considerazione dell’epoca di introduzione del giudizio), a mente del quale rientrano nella cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale anche i procedimenti “di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale rilevando come la competenza sui procedimenti attinenti alla concorrenza sleale sia ormai attribuita, in via generalizzata, alle sezioni specializzate, essendo prospettata come regola la sua inerenza alla materia dei diritti riservati (Sez. 1, 19 giugno 2008 n. 16744). Escluso tuttavia che il diritto alla lealtà concorrenziale sia omologato definitivamente ai diritti contemplati nel Codice delle Proprietà intellettuale, l’esegesi in ordine alla non interferenza, costituendo questa pur sempre un’eccezione alla regola della generalizzata equiparazione tra i richiamati diritti, deve essere condotta con criteri restrittivi e quindi ritenuto sussistente il requisito ad exdudendum nei soli casi in cui, in base alle prospettazioni o alle difese delle parti, non vi sia alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti titolati; ne consegue che restano affidati al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale c.d. pura in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale e che quindi debba essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (Cass. sez. 1, 9 aprile 2008 n. 9167), con ciò giustificandosi la generalizzata attrazione della concorrenza sleale alla cognizione del giudice specializzato.

E’ quindi innanzitutto errato il principio di diritto cui si è ispirato il giudice del merito secondo cui assume rilievo la circostanza che il giudizio abbia ad oggetto ipotesi di concorrenza sleale che comunque coinvolgano economicamente diritti di proprietà industriale, dal momento che la circostanza è di per sè ininfluente laddove l’esistenza e l’estensione di tali diritti non debbano essere valutate neppure in via incidentale ma i comportamenti asseritamente lesivi della lealtà concorrenziale siano indifferenti, quanto alla loro liceità, rispetto alla particolare protezione dell’attività economica oggetto della controversia.

Ciò posto, nell’azione proposta dalla PI.EFFE, s.r.l. non sono ravvisabili doglianze che qualifichino l’invocata tutela contro la concorrenza sleale come interferente con l’esercizio di diritti titolati essendo stata la stessa ritenuta sussistente sotto i profili già indicati: vendita sottocosto posta in essere da impresa in posizione dominante tale da frapporre l’ingresso nel mercato di altri concorrenti; impedimento dell’attività della PI.EFFE, e annientamento della stessa che non poteva sostenere la presenza di un’entità commerciale sovrastante; sovrapposizione degli ambiti territoriali dei rispettivi mercati; boicottaggio consistito nell’impossibilità di fatto di poter proseguire il rapporto commerciale in atto.

Si tratta, come è evidente, di condotte che prescindono dall’esistenza e dall’estensione della tutela del marchio “Campagnolo” che non sono in discussione, essendo la presenza del marchio stesso sui prodotti assunta solo come presupposto di fatto della rilevanza delle relazioni commerciali dell’attrice con la convenuta (circostanza che non risulta contestata) la cui condotta viene censurata sotto profili la cui valutazione prescinde dalla particolare competenza della sezione adita.

L’impugnata decisione deve dunque essere cassata e, dichiarata la competenza del Tribunale ordinario da identificarsi, alternativamente, in quello di Vicenza, nel cui circondario ha sede la società convenuta (art. 19 c.p.c.), o in quello di Treviso, nel cui circondario si sarebbero materialmente verificati i fatti lesivi (art. 20 c.p.c.: Cassazione civile, sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12974) costituiti dall’apertura in (OMISSIS) di uno spaccio in cui venivano commercializzati i prodotti venduti anche dall’attrice.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza alternativa dei tribunali di Vicenza e di Treviso; condanna l’intimata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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