Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14251 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 12/07/2016), n.14251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24537/2014 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Carlo Mirabello 25, presso lo studio dell’avvocato

FRANCISCO PRUNAS, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

MINIOLA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PIANELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.C. impugna la sentenza n. 288/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 27/02/2014, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pianella, che, a sua volta, aveva respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 39 del 2012 con la quale gli era stata inflitta la sanzione di Euro 150,00 per violazione della disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

2. Il giudice dell’appello rilevava che dal verbale di accertamento risultava che “il ricorrente è domiciliato in Via (OMISSIS) ed è, pertanto, tenuto ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità “porta a porta”; che gli agenti avevano rinvenuto buste di plastica, contenenti, in particolare, documentazione cartacea con impreso il nominativo del C., all’interno di cassonetti RSU in (OMISSIS), davanti al cimitero comunale”. Il giudicante, quindi, dopo aver affermato che “è incontestato che la raccolta dei rifiuti porta a porta” avvenga con il deposito degli stessi, a seconda del tipo, all’interno di bidoncini colorati, senza l’utilizzo delle buste di plastica, sicchè la circostanza del rinvenimento di buste per la spazzatura piene di rifiuti di vario genere, tra cui documentazione intestata allo stesso ricorrente, non può lasciare dubbi sul fatto, quanto meno, che la formazione dei sacchetti da spazzatura e la documentazione negli stessi raccolta fossero riconducibili al C.. Comunque, v’è da rilevare che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, la responsabilità del proprietario (in solido con l’autore della violazione) della cosa, che servì o fu destinata a commettere la violazione, è presunta, di talchè è lo stesso proprietario che ha l’onere di offrite la prova liberatoria, dimostrando che l’utilizzazione della cosa è avvenuta contro la sua volontà. Nella specie, il ricorrente (obbligato in solido) non ha fornito alcuna prova in tal senso”.

3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula un unico motivo.

Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata cui la notificazione del ricorso è stata avviata in data 13 ottobre 2014 con procedimento telematico, come da attestazione del difensore del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, nella parte in cui la sentenza impugnata affama che: “ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, la responsabilità del proprietario (in solido con l’autore della violazione) della cosa, che servì o fu destinata a commettere la violazione, è presunta, di talchè è lo stesso proprietario che ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che l’utilizzazione della cosa è avvenuta contro la sua volontà”.

Al riguardo, il ricorrente così riassume la censura proposta, formulando il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte adita se il Giudice del merito sia incorso o meno nella violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove riteneva di poter applicare al caso di specie la norma di cui della L. n. 689 del 1981, art. 6, senza tener conto della circostanza che in ambito di raccolta differenziata il conferimento dei rifiuti non avviene per sola mano del titolare dei rifiuti stessi, ma anche di chi i detti rifiuti recupera presso il domicilio del cittadino. Dinamica di conferimento che dovrebbe invece indurre a ritenere che, nel caso concreto in esame (in cui la confusione tra il ruolo del cittadino che conferisce e il soggetto che opera la raccolta porta a porta è evidente) l’onere della prova della commissione dell’illecito debba gravare sul sanzionatore. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell’onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costituitivi della sua pretesa, mentre all’opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (in tal senso, ex multis, da ultimo cfr. Cassazione civile, sez. 2, 3 marzo 2011 n. 5122)”.

Secondo il ricorrente, “tra il fatto noto del ritrovamento dei sacchetti presso il cimitero comunale ed il collocamento degli stessi in quel luogo da parte del ricorrente, non sussiste alcun nesso di univoca consequenzialità logica”.

2. Va in primo luogo, verificata la tempestività del ricorso. La sentenza impugnata risulta depositata il 27 febbraio 2014. Si assume non notificata. Il termine “lungo” applicabile era, quindi di sei mesi. Il termine va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singoli) mese, con la conseguenza che i sei mesi venivano a scadere il 27 agosto 2014. Peraltro, applicandosi all’odierna controversia la disciplina della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre compreso, la scadenza del termine, sospesa il 1 agosto, ha ricominciato a decorrere dal 16 settembre compreso, dovendosi così recuperare i residui 27 giorni. Conseguentemente il termine veniva a scadere il 12 ottobre (15 giorni a settembre e 12 ad ottobre). Il 12 ottobre 2014 era domenica. Il termine scadeva quindi il successivo 13 ottobre, giorno nel quale il ricorso è stato avviato alla notifica telematica. Il ricorso è quindi tempestivo. La questione circa l’eventuale invalidità della notifica, effettuata telematicamente, resta assorbita, stante la decisione adottata.

3. Il ricorso è infondato.

Il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, dovendosi ritenere che, in materia di contravvenzioni, della L. n. 689 del 1981, art. 6, stabilisce una presunzione di colpa relativa (superabile con prova contraria da fornirsi dal contravvenzionato) con riguardo al responsabile in solido, “proprietario della cosa che servì o fu destinata per commettere la violazione”. Nel caso in questione, non è contestato che la corrispondenza indirizzata all’attuale ricorrente sia stata ritrovata in luogo (nei pressi del cimitero) in cui non doveva trovarsi, in violazione delle relative regole di raccolta. Nè può assumere valenza scriminante la sola circostanza addotta, secondo la quale la raccolta, per come organizzata, richiede l’intervento anche di altri soggetti della stessa amministrazione, in assenza di prova, da fornirsi dall’incolpato, anche presuntiva, sulla violazione da parte degli addetti delle regole previste. Prova non fornita.

4. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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