Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14251 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20340/2017 proposto da:

IMAC SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE, 71, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO, rappresentata e difesa

dagli avvocati PAOLO DE DIVITIIS, FRANCESCO VERGARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 227/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

che:

– La società Imac srl ha proposto ricorso notificato in data 25/7/2017 per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 227 del 23/1/2017 con cui è stato accolto l’appello del Ministero dello Sviluppo Economico e riformata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7223 del 2011 e per l’effetto disposto il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) e di tutte le altre domande azionate dalla medesima;

– il Ministero si è costituito con controricorso;

– la causa è stata fissata per la decisione all’odierna Adunanza Camerale con le conclusioni scritte del P.G. nel senso del rigetto del ricorso;

– nelle more della fissazione del ricorso e precisamente in data 25/1/2018 tra la società Imac srl ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato stipulato un atto transattivo in forza del quale, a fronte della restituzione da parte della Imac srl della somma complessiva di Euro 1.748.213,28 e della rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto all’annullamento del provvedimento di revoca degli incentivi del 19/1/2009, al discarico della cartella esattoriale citata e alla comunicazione dell’intervenuto sgravio all’Agenzia delle Entrate Riscossione;

– che la Imac srl, in considerazione di quanto sopra, ha depositato una dichiarazione di cessato interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio ed il non luogo a provvedere anche sul raddoppio del contributo unificato;

– che tale atto è stato sottoscritto dai legali della società;

– che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese, in ragione dell’alterno esito del giudizio di merito, possono essere compensate;

– infine va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dichiara l’insussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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