Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14251 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26504-2014 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.P.A, – C.F. (OMISSIS), in persona

del Preposto Reparto del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di

Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO 2, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FIORE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 1860/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da Monte Paschi di Siena in ordine ad un credito vantato nei confronti della società fallita (OMISSIS) derivante da decreto ingiuntivo emesso notificato il 23/5/2008 e divenuto definitivo in quanto la riassunzione del giudizio di opposizione non è avvenuta nei termini di legge.

A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo in questione è divenuto definitivo dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto il termine per la riassunzione è scaduto il 05/03/2013 e la società è stata dichiarata fallita il 20/02/2013. Nel merito ha ritenuto che la documentazione prodotta a sostegno del credito non fosse idonea a fornire la data certa dei contratti di conto corrente sottoscritti dalla fallita. In particolare doveva ritenersi insufficiente la produzione dell’estratto conto parziale in quanto non consente la piena ricostruzione dei movimenti che hanno condotto alla formazione delle poste sia attive che passive non permettendo al curatore di valutare la portata e il significato giuridico dei fatti in esso riportati. Ugualmente inidoneo il saldaconto.

Ricorre per cassazione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., affidandosi a tre motivi:

1) nel primo motivo viene dedotto che era stata espressamente presentata richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alla fase di ammissione allo stato passivo, ma il Tribunale non vi aveva dato corso;

2) nel secondo motivo viene dedotto che la prova certa ex art. 2704 c.c. dell’anteriorità del credito era stata fornita;

3) nel terzo motivo viene dedotta la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omesso esame su un punto decisivo della controversia, perchè il Tribunale non ha esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente e allegata nel fascicolo della fase monitoria. Tale produzione unita a quella contenuta nel fascicolo di parte della quale era stata richiesta l’acquisizione, avrebbero fornito la prova certa dell’esistenza e dell’anteriorità del credito.

Il Collegio, sulla base della relazione svolta dal Consigliere relatore, ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, non ponendosi la controversia in termini d’immediata evidenza decisoria.

PQM

 

trasmette gli atti alla sezione prima per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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