Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 12/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14407-2015 proposto da:

ERREBI PER CREARE LO SPAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO “ERREBI PER CREARE LO SPAZIO

SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE SRL”, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

MELE, rappresentata e difesa dall’avvocato DINO PARRONI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.K., G.G., P.R.L., Q.Z.

A., L.R., S.H., S.S., S.

J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 274/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

16/04/2015, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza in data 6 maggio 2015, la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 18 LF, da Errebi per creare lo spazio soc. coop. in liq., contro la sentenza del Tribunale di Terni, che aveva dichiarato il fallimento della menzionata società cooperativa.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso la società fallita, con atto notificato il 5 giugno 2015, sulla base di tre motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge fallimentare (art. 5 e 15) e altre disposizioni sostanziali (art. 2545-terdecies c.c.).

Il curatore ha resistito con controricorso.

I creditori intimati non hanno svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè: a)con riguardo alla prima doglianza (violazioni di legge: art. 2545-terdecies c.c.), con la quale si postula la insussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità della società cooperativa al fallimento, per non rivestire essa la qualità di imprenditore commerciale, in considerazione della mutualità prevalente risultante dai verbali di ispezione (ultimo quello del 2011-2012), si rileva che la sentenza impugnata non risulta specificamente impugnata nella parte in cui ha, di contro, affermato che la cooperativa aveva riconosciuto “nelle note integrative ai bilanci la perdita di quelle caratteristiche di mutualità imposte dalla legge” e che comunque, per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, lo scopo di lucro (c.d.

lucro soggettivo) non è elemento essenziale, bastando una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci (Sez. 1, Sentenza n. 6835 del 2014). In particolare, tale ultimo principi di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, a cui si è attenuto il giudice di merito nel suo giudizio, non formando oggetto di critiche, specifiche e rilevanti, non è suscettibile neppure di una ipotetica revisione in questa sede.

b) con riguardo alla seconda doglianza (violazione di legge: art. 15 L.F.), con la quale si rappresenta l’irregolarità della notificazione dell’istanza di fallimento e di convocazione avanti al Tribunale, per la dichiarazione di fallimento, e si censura la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, che ha escluso l’incidenza del vizio di notificazione in base al principio del raggiungimento dello scopo, va ribadito che tale principio va ancora una volta affermato, come ha fatto da ultimo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 2015) quando, in relazione ad una notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, eseguita tramite polizia giudiziaria, ancorchè avvenuta senza il provvedimento presidenziale che motivatamente l’abbia disposta, ex art. 15, comma 5, l.fall., la stessa non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicchè il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonchè, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.”;

c) con riguardo alla terza (violazione di legge: art. 5 L.F.), con la quale si rappresenta l’insussistenza dello stato d’insolvenza della cooperativa per essere stata, questa, posta in liquidazione e potendo essa soddisfare integralmente i propri creditori attraverso la realizzazione dei crediti verso terzi, ancora una volta manca una specifica censura alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove questa afferma l’esistenza di un “notevole squilibrio tra attivo e passivo, la reiterazione pluriennale di perdite di esercizio e la presenza di patrimonio netto negativo viepiù crescente negli anni, con esposizione debitoria superiore al milione di Euro, (in) assenza di rimanenze (ed in presenza di) scarsi crediti di dubbia esigibilità”.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche con memoria;

che tali critiche, tuttavia, nel ribadire le censure alla sentenza impugnata nulla osservano, nella sostanza, con riguardo alle considerazioni svolte nella sopra riportata Relazione, sia con riguardo alla mancata censura della sentenza di merito che aveva individuato i docc. in cui la stessa Cooperativa riconosceva la perdita delle caratteristiche di mutualità, sia con riferimento al principio di diritto (Sez. 1, Sentenza n. 6835 del 2014) secondo cui “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies cod. civ.”, che ancora una volta deve ribadirsi, sia con riguardo all’esistenza di una notevole sproporzione tra l’attivo ed il passivo riscontrato dagli organi delle procedura;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA