Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18761/2017 proposto da:

IMER CM3 GROUP SRL, IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PATRIZIO MARIA RAIMONDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Entrate, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29 (AVVOCATURA INPS), presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Regionale Europea S.p.A. attraverso l’Agente della Riscossione Esatri s.p.A. (ora Equitalia Nord, di seguito Equitalia) agì con pignoramento presso terzi in via esecutiva a carico della società Imer CM3 Group s.r.l. (di seguito Imer) per l’esazione di un credito di Inps di Euro 426.622,67, portato da una cartella di pagamento precedentemente notificata. L’intimata propose opposizione all’esecuzione contestando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Nel contraddittorio con Equitalia ed Inps, nelle more del giudizio, la società Imer provvide al pagamento del dovuto ed il Tribunale di Vercelli, all’esito dell’istruttoria, con sentenza del 21/8/2014, dichiarò cessata la materia del contendere e dispose la compensazione delle spese.

La società Imer propose appello chiedendo che fosse riconosciuta la lesione, da parte del Tribunale, del proprio diritto di difesa; che fosse riconosciuto il proprio perdurante interesse alla decisione di rigetto delle ragioni dedotte dall’Inps, avendo provveduto al pagamento delle somme al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento, ma sussistendo il proprio interesse alla pronuncia di merito per procedere alla ripetizione dell’indebito; che fosse dichiarata la nullità della cartella di pagamento per inesistente o omessa notificazione della stessa.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 211/2017, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata prima del decorso dei termini a difesa; decidendo quindi nel merito, ha statuito che non vi era stata alcuna cessazione della materia del contendere avendo la società Imer provveduto al pagamento al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento ma nella perdurante sussistenza del suo interesse alla pronuncia sul mezzo azionato, pronuncia funzionale alla successiva azione di ripetizione dell’indebito; ha quindi rigettato la proposta opposizione di Imer. Premesso che Equitalia aveva agito in executivis in base a un titolo di formazione “privata” o comunque di parte, anche se pubblica – titolo nella fattispecie costituito da una cartella di pagamento emessa per il recupero di sgravi contributivi dichiarati illegittimi, destinata a divenire idonea a fondare l’esecuzione ove non opposta nel termine di 40 giorni dalla sua notificazione – ha ritenuto la Corte territoriale che, nel caso in esame, la notificazione della cartella di pagamento fosse stata ritualmente effettuata, sì che erano decorsi e scaduti i termini per l’opposizione e la pretesa creditoria di Inps non poteva essere più messa in discussione. In particolare ha evidenziato il decidente che l’ufficiale della riscossione, qualificatosi quale ufficiale notificatore, si era recato presso la sede della società, quale risultante dal registro delle imprese, in (OMISSIS), e lì non aveva potuto procedere alla notifica per irreperibilità del destinatario “trasferitosi ignorasi dove”, secondo le informazioni date dal custode; aveva allora provveduto a depositare in busta chiusa gli atti nella casa comunale di Milano con avviso di deposito pubblicato nell’albo pretorio del Comune dal 21/2 al 29/2/2008, avvalendosi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

Secondo la Corte territoriale correttamente l’ufficiale notificatore non aveva provveduto anche all’invio della raccomandata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., vertendosi in un caso di irriperibilità assoluta del destinatario che non richiedeva gli ulteriori adempimenti di cui a quella disposizione: la società appariva invero irreperibile non per assenza temporanea ma per impossibilità definitiva di essere rintracciata, sicchè l’utilizzo del procedimento notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, doveva ritenersi corretto mentre il ricorso alle altre formalità di cui all’art. 140 c.p.c., tra cui in primis l’invio della raccomandata, sarebbe stato necessario nella diversa ipotesi di “irriperibilità relativa”, e cioè nel caso in cui il destinatario e le altre persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non fossero stati reperiti all’indirizzo indicato oppure, pur presenti, avessero rifiutato la consegna.

Conclusivamente la Corte territoriale, dichiarata nulla la sentenza del Tribunale di Vercelli, ha rigettato l’opposizione della società Imer in liquidazione ed ha compensato integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza la società Imer in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139,140,145,148 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè degli artt. 221 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la società ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica, laddove questa era da ritenersi nulla per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto in quanto il notificatore si sarebbe fermato alla dichiarazione del portiere, dalla stessa deducendo la ricorrenza di un’ipotesi di “irriperibilità assoluta” del destinatario senza procedere all’accesso agli uffici o tentare altre ricerche in loco o presso il registro delle imprese; in secondo luogo perchè, dovendo invece considerarsi la rilevata irriperibilità del destinatario “relativa”, piuttosto che assoluta, il notificatore non avrebbe provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dunque all’invio della raccomandata informativa, sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale in caso di irriperibilità relativa del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicchè è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, o l’avvenuta decorrenza di dieci giorni dalla spedizione della lettera informativa (Cass. n. 8433 del 2017; Cass. n. 6788 del 2017). Non si evincerebbe alcunchè circa le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario al fine di appurare il mutamento dell’indirizzo del destinatario della dichiarazione e dunque non si evincerebbe l’avvenuto perfezionamento del procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., che prevede, nell’ordine, il deposito dell’atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito di copia sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto di accertamento, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l’avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Il caso in esame, per le sue caratteristiche, era certamente qualificabile quale ipotesi di “irriperibilità relativa” del destinatario, dal momento che la sede della società non era mai mutata nel tempo, in mancanza di trasferimenti annotati nel registro delle imprese; inoltre il messo notificatore si limitò a recepire la comunicazione del portiere circa l’avvenuto trasferimento della sede senza effettuare alcuna ricerca nè in loco nè presso il registro delle imprese. Significativo è anche che l’opponente aveva segnalato la circostanza – non contestata dalla controparte – che, sia immediatamente prima della notifica in oggetto, sia immediatamente dopo, le notifiche degli atti di Equitalia indirizzati alla società al medesimo indirizzo erano andate sempre a buon fine, con ciò confermando che l’irreperibilità del destinatario andava qualificata in termini di “irriperibilità relativa”.

Ora, è consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018; Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018).

Da quanto premesso consegue che l’impugnata sentenza ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento, in violazione dei principi testè richiamati.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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