Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.07/06/2017), n. 14250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3320-2016 proposto da:
V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
RUSSO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 453/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
RILEVATO
che, per mero errore materiale, nella proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, per mero errore materiale, sono state indicate parti diverse da quelle del presente procedimento;
che, pertanto, deve essere comunicata alle parti nuova proposta contenente l’esatta indicazione di tutti gli elementi identificativi del giudizio.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017