Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3320-2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

RUSSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 453/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, per mero errore materiale, nella proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, per mero errore materiale, sono state indicate parti diverse da quelle del presente procedimento;

che, pertanto, deve essere comunicata alle parti nuova proposta contenente l’esatta indicazione di tutti gli elementi identificativi del giudizio.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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