Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14250 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nichi.
Roma /5″-/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2013.
ci
Il Fuzz
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Giudizimi
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ct. 17405/2011 (Avv. Pucciariello Pasquale )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO’
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MI’ -ORI
nel ricorso n. thi« 14 i 9. 91 11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
Stato
(C.F.
80224030587
fax:
0696514000,
PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
AI»
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
KAMAR
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 10/12/2011 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bologna.
PREMESSO
Che con nota 112336 del 13/9/2012 la Direzione Provinciale di
BOLOGNA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 10/10/2012
dello