Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14250 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 5 Num. 14250 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nichi.
Roma /5″-/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

2013.

ci
Il Fuzz
MIrc

Ao
Giudizimi

Data pubblicazione: 06/06/2013

Ct. 17405/2011 (Avv. Pucciariello Pasquale )

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO’
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MI’ -ORI
nel ricorso n. thi« 14 i 9. 91 11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
Stato

(C.F.

80224030587

fax:

0696514000,

PEC:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
AI»

alla via dei Portoghesi n. 12

ricorrente
contro

KAMAR
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 10/12/2011 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bologna.

PREMESSO
Che con nota 112336 del 13/9/2012 la Direzione Provinciale di
BOLOGNA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;

FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 10/10/2012

dello

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA