Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1425 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30729-2018 proposto da:

FAP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO, 26, presso la

medesima Società E.P. S.p.A. rappresenta e difesa dall’Avvocato

PIETRO GAETA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE EPE, GE.SE.T. Italia S.PA,

Ottogas SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso

lo studio dell’avvocato LEOPOLDO BRINDISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA VOCCIA DE FELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2763/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi a TARSU/ITA;

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso della parte contribuente in quanto la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è stata effettuata non con consegna diretta ma con raccomandata con avviso di ricevimento e le formalità dirette a dare certezza alla spedizione dell’atto costituiscono un’attribuzione esclusiva degli uffici postali;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il comune di Rimini si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, del D.Lgs. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, nonchè degli artt. 156 e 160 c.p.c., in quanto la notifica a mezzo posta provata è equiparabile alla consegna diretta, cosicchè la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione ma nel momento della ricezione; inoltre occorre considerare che la costituzione della controparte ha sanato le eventuali irregolarità della notifica;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, perchè la CTR ha omesso di considerare che il del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011 riserva ai fornitori del servizio universale solo le notificazioni eseguite a mezzo posta degli uffici giudiziari e quelle relative al codice della strada;

considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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