Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1425 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3997-2014 proposto da:

BAR CENTRALE SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore

FABIO SAULI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 25,

presso lo studio dell’avvocato MARIO PETRELLA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 984/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato MARIO PETRELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto d’intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 2 luglio 2010, F.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano Bar Centrale s.r.l. chiedendo la convalida dello sfratto e l’ingiunzione per il pagamento dei canoni relativamente al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 10 aprile 2007. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, nonchè l’accertamento di avvenuta risoluzione del contratto per effetto del recesso esercitato dal conduttore e la condanna in via riconvenzionale del locatore alla restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento dell’indennità per i miglioramenti. Il giudice emise ordinanza di rilascio. Con la memoria ai sensi dell’art. 426 c.p.c. il locatore propose domanda per di risarcimento del danno.

2. Il Tribunale adito dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo 2010 fino al rilascio, nonchè al pagamento della somma di Euro 9.600,00 a titolo di risarcimento del danno; dichiarò infine l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.

3. Avverso detta sentenza propose appello Bar Centrale s.r.l.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 23 ottobre 2013 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il conduttore non aveva provato di avere consegnato le chiavi in data 5 febbraio 2010 (a seguito di comunicazione di recesso di data 5 agosto 2009 e decorso il termine di preavviso semestrale), circostanza contestata dal locatore, tant’è che l’immobile risultava effettivamente rilasciato in data 6 dicembre 2011, come da verbale di rilascio dell’immobile dell’ufficiale giudiziario, sicchè l’appellante risultava inadempiente al pagamento dei canoni per il periodo successivo al febbraio 2010 fino al rilascio. Aggiunse che la domanda riconvenzionale era inammissibile in quanto non accompagnata dalla richiesta al giudice di emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza (come previsto nel caso di formulazione della domanda nella memoria integrativa dopo il mutamento del rito) e comunque infondata, sorgendo l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale solo all’esito dell’adempimento da parte del conduttore delle proprie obbligazioni e non risultando altresì il consenso del locatore alle migliorie. Osservò inoltre il giudice di appello che il mancato rispetto del termine fissato per il deposito della CTU e la mancata trasmissione della minuta prima del deposito in cancelleria non avevano comportato la nullità dell’elaborato peritale (peraltro immune da vizi logici e adeguatamente motivato), non risultando alcuna violazione del principio del contraddittorio come dimostrato dalla partecipazione alle operazioni del consulente di parte, e che non era vero che la CTU avesse avuto natura esplorativa in quanto nel verbale di rilascio risultava che l’immobile si presentava “in cattive condizioni, con mura sporche e pavimentazione rotta in vari punti”. Concluse osservando che non vi era vizio di ultrapetizione per avere il CTU ed il giudice parametrato il danno risarcibile ad una superficie comprensiva sia del locale adibito a bar che del piano seminterrato, facendo anche quest’ultimo parte della locazione.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Bar Centrale s.r.l. sulla base di sei motivi. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 7 in relazione all’art. 1220 c.c. ed agli artt. 1590 e 1591 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, non sussistendo la mora del conduttore per effetto dell’offerta di restituzione contenuta nel preavviso di recesso, e mancando un atto di costituzione in mora da parte del locatore, non poteva trovare applicazione l’art. 1591 c.c., che prevede l’obbligo di pagamento dei canoni fino alla effettiva consegna, ma solo l’art. 1590, che prevede l’obbligo di risarcimento del danno e di pagamento dei canoni per il tempo necessario per le riparazioni, sicchè erroneamente il primo giudice aveva condannato la società ricorrente al pagamento dei canoni maturati successivamente al recesso.

1.1 Il motivo è inammissibile. I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993). Manca un accertamento in fatto del giudice di merito nel senso dell’offerta di restituzione dell’immobile da parte del conduttore. L’accertamento del giudice è stato anzi nel senso che il conduttore non ha provato di aver consegnato le chiavi al locatore in data 5 febbraio 2010. Non vi è in particolare un accertamento del giudice di merito nel senso che la stessa comunicazione di recesso contenesse un atto d’intimazione di ricevere l’immobile, trattandosi invero di atti formalmente distinti, il primo costituendo una dichiarazione negoziale produttiva dell’effetto risolutivo della locazione al compimento del prescritto periodo di preavviso (Cass. 17 febbraio 2014, n. 3616), il secondo un atto non negoziale di offerta della prestazione dovuta ai sensi dell’art. 1220 c.c.. Stante la diversità di effetti giuridici, l’esistenza fattuale dell’una non implica necessariamente l’esistenza fattuale dell’altra.

Non è inutile aggiungere, infine, che è lo stesso ricorrente ad affermare che la riconsegna dell’immobile è avvenuta solo in data 6 dicembre 2011 (terz’ultimo rigo della pag. 20 del ricorso).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., n. 3, art. 660 c.p.c., comma 4 e artt. 418 e 112 c.p.c.. Osserva la ricorrente, circa la domanda riconvenzionale, che la stessa è ammissibile, potendo essere proposta in sede di giudizio sommario di convalida di sfratto, come accaduto nel caso di specie, ed è fondata, posto che, non avendo il locatore chiesto di trattenere l’importo del deposito cauzionale, la pronuncia è in contrasto con l’art. 112 c.p.c. (peraltro la Corte, anche in mancanza di specifica domanda, avrebbe dovuto dare atto della compensazione, detraendo dalla somma liquidata a titolo di danni quella corrispondente al deposito).

2.1. Il motivo è in parte fondato ed in parte inammissibile. Nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell’intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell’art. 660 c.p.c., comma 5, ma con il deposito della memoria integrativa successiva all’ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena (Cass. 30 giugno 2005, n. 13963; 9 marzo 2012, n. 3696). Se la memoria integrativa successiva all’ordinanza ex art. 426 c.p.c. fissa il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale, ciò significa che quest’ultima può essere proposta anche con comparsa di risposta ai sensi dell’art. 660, comma 5, come accaduto nel caso di specie. L’esigenza poi di richiesta al giudice di emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza non si pone. Nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall’abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere – a pena di decadenza come espressamente sancisce l’art. 418 c.p.c. – la fissazione di una nuova udienza di discussione, non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (nella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell’art. 426 c.p.c., giacchè l’udienza di discussione fissata ai sensi di quest’ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l’attore di svolgere le proprie difese (Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777; si veda anche Cass. 8 novembre 2016, n. 22612).

Per il resto, con riferimento alla censura avente ad oggetto la fondatezza della domanda riconvenzionale, il motivo è inammissibile. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Cass. 30 ottobre 2013, n. 24469 e 20 febbraio 2007, n. 3840).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 195 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè mancato esame di punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento alla nullità della consulenza tecnica di ufficio, che all’appellante, nonostante il mancato rispetto del termine fissato per il deposito della CTU e la mancata trasmissione della minuta prima del deposito in cancelleria, non era stato nemmeno concesso il termine per l’esame della consulenza in violazione del principio del contraddittorio, essendo stata immediatamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e che la CTU, oltre che errata, era basata su documenti irritualmente acquisiti dal consulente, in quanto mai prodotti dalla controparte.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 660, nn. 3 e 5 in riferimento all’art. 1609 e art. 1576, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare le censure mosse dall’appellante alla CTU e che avrebbe dovuto rilevare la nullità della CTU, per violazione del principio di imparzialità e dell’obbligo di motivazione, e disporre la rinnovazione della medesima CTU.

4.1. I motivi terzo e quarto, da valutare unitariamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4448; 24 gennaio 2013, n. 1744). In violazione del principio di autosufficienza del ricorso la ricorrente non ha specificatamente indicato se abbia eccepito la nullità della consulenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Emergono anzi dall’articolazione del motivo elementi in senso contrario. La ricorrente ha riportato un passo del processo verbale dell’udienza del 28 giugno 2010 nel quale il difensore dell’odierna ricorrente chiede “rinvio al fine di poter visionale la CTU data l’irritualità del deposito nonchè la tardività dello stesso posto che la scrivente ha avuto cognizione dello stesso solo in data 26.06.2012”. La mera denuncia di irritualità e tardività del deposito della CTU non integra eccezione di nullità in senso formale, alludendo piuttosto ad un’ipotesi di mera irregolarità, tant’è che la parte si è limitata a chiedere il rinvio dell’udienza al fine di esaminare la relazione. Peraltro il quarto motivo, sotto il profilo delle nullità denunciate della CTU, è carente di specificità, non risultando specificatamente indicata la norma di rito violata.

Non è poi identificabile una violazione del contradditorio per la mancata concessione di un mero rinvio dell’udienza (ai fini dell’esame della CTU), che è ipotesi vietata in relazione al rito speciale applicabile (art. 420 c.p.c., u.c.). In questi limiti il motivo è infondato.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5 e artt. 426 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, in violazione del principio dispositivo, il presunto danno è stato rilevato esclusivamente dal CTU, non avendo il locatore indicato il tipo di danno ed essendosi limitato a chiedere il risarcimento del danno per cattiva manutenzione, senza il supporto di prove documentali e di prove orali. Aggiunge che la Corte d’appello, invece di rilevare i suddetti vizi, era incorsa in un duplice errore: errata valutazione del verbale dell’ufficiale giudiziario, il quale non conteneva i danni rilevati dal CTU; aver considerato ammissibile la deduzione di prove dopo il deposito della memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 c.p.c. (al momento di quest’ultima – gennaio 2011 – il verbale ancora non c’era, essendo avvenuta la riconsegna in data 6 dicembre 2011).

5.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La censura implica in parte un’indagine di merito in ordine alle prove dedotte dal locatore ed al contenuto del verbale dell’ufficiale giudiziario che è preclusa nella presente sede di legittimità. Per il resto va rammentato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario. Non può dunque essere desunta dalla nomina del CTU la violazione del principio dispositivo, nè la sua nomina è soggetta a forme di preclusione processuale nel corso dell’istruzione della causa.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nel contratto di locazione non era compreso il magazzino nè la controparte aveva chiesto il risarcimento dei danni relativi al detto magazzino.

6.1. Il motivo è inammissibile. L’accertamento di fatto del giudice di merito è stato nel senso che anche il piano seminterrato facesse parte della locazione. La censura per violazione di legge muove dunque da un presupposto di fatto difforme da quanto accertato dalla corte territoriale.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il secondo motivo e rigetta per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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