Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1425 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.19/01/2018),  n. 1425

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Pirelli & C. s.p.a. di avvisi di accertamento relativi ad Iva e Ires annualità 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalle Soceità contribuenti dichiarava non dovuta l’IRAP e riconosceva la detraibilità dell’IVA, rideterminava, infine, le sanzioni.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo

Le contribuenti resistono con controricorso e depositano memoria.

Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

L’unico motivo con il quale si deduce l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello a ritenere non applicabile l’istituto del raddoppio dei termini all’IRAP è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile catione ternporim (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017).

L’inapplicabilità di tale termine “lungo” all’Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all’Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 25 Cost., comma 2. Tale interpretazione risulta peraltro condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che nella C.M. 154/E del 04.08.2000, ha precisato che sono escluse dalla fattispecie criminosa le dichiarazioni ai fini Irap e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) solamente le violazioni in materia di imposte dirette e Iva.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese dell’intero processo, in ragione del recente affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’itero processo.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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