Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14249 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28185/2014 R.G. proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora

d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avv. Cartoni Bernardo, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2253/6/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 9 aprile 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto da S.M. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a recupero a tassazione di maggior reddito a fini Irpef, determinato sulla base di redditometro, in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007.

2. Ha rilevato il giudice di appello: A) che l’eccezione di inesistenza della notificazione dei due avvisi di accertamento era infondata, posto che la notifica postale non prevede relata di notificazione; che la pretesa incompletezza degli avvisi era qualificabile come mera irregolarità (trattandosi di mancata indicazione della data di spedizione e omessa generalizzazione del soggetto notificante); che gli atti avevano comunque raggiunto il loro scopo, avendo il contribuente ammesso di averli ricevuti e per essersi lo stesso difeso compiutamente nel merito senza alcun pregiudizio. B) che la dedotta violazione del contraddittorio per omessa concessione di un termine dilatorio per la difesa era infondata, attesa la genericità della richiesta di rinvio e la riscontrata ampia concessione di termini per contraddire nella fase precedente all’emissione degli avvisi, laddove – trattandosi di accertamento c.d. “a tavolino” – non trovava applicazione l’obbligo di concessione del termine dilatorio di 60 giorni, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. C) che, parimenti, infondata era la dedotta violazione del contraddittorio per non essere stata acquisita la sentenza penale di patteggiamento emessa nei confronti dl contribuente, atteso che la stessa era ben nota allo stesso ricorrente sin dalla fase precontenziosa e risultava prodotta in atti sin dal primo grado di giudizio. D) nel merito, che le deposizioni dei giocatori di poker di Viterbo e la documentazione circa gli accessi al casinò di Venezia, prodotte dal contribuente per dimostrare pretese cospicue vincite di gioco, si palesavano del tutto prive di valenza probatoria, in quanto le dichiarazioni erano generiche e sottoscritte da persone non identificate, laddove la documentazione del casinò non dimostrava le asserite vincite. E) che la documentazione relativa alla vendita di due immobili in comproprietà della moglie, versata dal contribuente solo in grado di appello, era inammissibile, perchè sottesa a introdurre una nuova questione, essendosi in primo grado lo S. difeso solo deducendo vincite al gioco e, comunque, irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di importi da calcolare solo al 50% e risalenti a un periodo di tempo (1999/2001) di gran lunga precedente quello in contestazione, in riferimento all’acquisto dei beni indice di cui era fatta menzione negli avvisi impugnati.

3. Per la cassazione della citata sentenza S.M. ha proposto ricorso affidato a sei motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La Procura generale di questa Corte, in persona del sostituto procuratore Dott. G.G., ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 149 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e della L. 20 novembre 1982 n. 890. Insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento per incompletezza della relata, ritenendo altrettanto erroneamente sanabile tale vizio.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Violazione e falsa applicazione dei principi della giurisprudenza comunitaria in materia di contraddittorio nella fase anteriore all’emissione dell’atto impositivo”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto insussistente la dedotta violazione del diritto di difesa del contribuente nella fase precontenziosa e laddove ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la questione attinente alla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma ultimo.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto di non riconoscere alcun valore probatorio alle dichiarazioni rese da terzi (giocatori di poker), ritualmente versate in atti oltrechè non contestate dalla controparte, e alla dichiarazione del Casinò di Venezia

d. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto di imputare la provenienza delle somme nella disponibilità del contribuente dai proventi connessi alla commissione dei reati di concussione e corruzione patteggiati, stante la natura “neutra” di tale sentenza ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato.

e. Quinto motivo: “Dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2. Conseguenze”, deducendo che la declaratoria di incostituzionalità del citato articolo ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 rendeva radicalmente illegittimo l’avviso di accertamento, siccome basato sul controllo dei prelevamenti e degli importi riscossi dal professionista nell’ambito della propria attività lavorativa.

f. Sesto motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.L. 2 marzo 2102, n. 16, art. 8, comma 1 (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto imponibile la vincita al gioco nella sua totalità, anzichè nella minor misura risultante dalla differenza tra il totale delle vincite e quello delle perdite, non trattandosi di gioco d’azzardo.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne argomenta l’infondatezza.

3. Il ricorso va respinto.

4. In via preliminare, va rilevato che le censure formulate dal ricorrente sono prive del riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.. Tanto comporta che i motivi di ricorso siano da ritenere ammissibili solo ove e nella misura in cui il loro contenuto sia tale da far comprendere a questa Corte in maniera inequivoca a quali dei diversi parametri previsti dall’art. 360 c.p.c. ciascuna di esse si riferisca, dovendo in caso contrario dichiararsene l’inammissibilità per violazione dei criteri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Il primo motivo, alla luce del precitato criterio, è ammissibile, atteso che, nonostante nell’epigrafe della censura si faccia riferimento tanto alla violazione di legge, quanto al vizio di motivazione, nel corpo del motivo le due diverse prospettazioni sono separatamente individuabili (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018). La censura è, tuttavia, infondata nel merito. Come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in maniera del tutto consolidata a far data da S.U. 5.10.2004 n. 19854 (conformi: Cass. N. 10445 del 2011; id. n. 654 del 2014; id. n. 8374 del 2015; id. n. 20071 del 2018; id. n. 5556 del 2019) alla notifica degli atti di accertamento tributario si applica (in materia di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) la disciplina processuale delle notificazioni contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto; la notifica degli avvisi di accertamento non è atto processuale in quanto costituente il mero antecedente dell’eventuale instaurazione della lite fiscale (il primo atto processuale del giudizio tributario va individuato nel ricorso del contribuente), cosicchè le nullità della notifica dell’avviso non sono rilevabili d’ufficio dal Giudice; la notifica dell’avviso opera sul piano sostanziale e si inserisce nell’esercizio dell’attività provvedimentale della Amministrazione in quanto atto (di partecipazione) con il quale la P.A., nell’esercizio della potestà autoritativa tributaria, porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa; la sanatoria “delle nullità del procedimento notificatorio per raggiungimento dello scopo (ipotesi che si verifica nel caso di impugnazione dell’avviso, irritualmente notificato, da parte del contribuente) opera in relazione ai vizi dell’atto di partecipazione, ma non si estende anche ai vizi di validità od efficacia del provvedimento amministrativo partecipato (avviso di accertamento), nel senso che, anteriormente alla sanatoria, l’atto di partecipazione – in quanto viziato e non in grado di realizzare lo scopo cui è destinato – è inidoneo a produrre gli effetti tipici che la legge riconduce alla conoscibilità dell’atto partecipato (decorrenza per il destinatario del termine di decadenza per la impugnazione dell’avviso di accertamento).

6. Il secondo motivo, invece univocamente qualificabile come relativo alla pretesa violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato, atteso che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c., della non si applica agli accertamenti c.d. “a tavolino”, ovvero eseguiti senza alcun accesso presso il domicilio del contribuente (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020; id, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018), come la CTR ha nel caso di specie incontestatamente accertato.

Invero, il contribuente – da ultimo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. – non contesta in fatto che la verifica sia stata compiuta senza accesso in loco, ma argomenta solo una presunta illogicità irrazionalità della normativa che, al contrario, appare assolutamente congrua nella diversificazione del grado di tutela in dipendenza della diversa invasività dell’attività endoprocedimentale condotta dagli uffici fiscali.

7. Il terzo motivo, univocamente qualificabile come relativo alla pretesa violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato poichè la CTR non ha affatto negato l’ammissibilità della documentazione prodotta dal contribuente (dichiarazioni di terzi e attestazione del Casinò di Venezia), ma (cfr. pagg.5-6) ha esaminato nel merito la rilevanza probatoria della ridetta documentazione, pervenendo motivatamente a disconoscerla, circostanza con cui il ricorrente, da ultimo con al memoria conclusiva, omette di confrontarsi. Tanto determina l’insussistenza di alcuna violazione della normativa citata come lesa, laddove per altro verso la censura è inammissibile quando pretende di far compiere a questa Corte un sindacato di merito sulla valutazione delle prove.

8. Il quarto motivo è inammissibile, non essendo in alcun modo possibile ricostruire dal suo contenuto a quale dei parametri previsti dall’art. 360 c.p.c. la censura faccia riferimento, posto che dall’epigrafe della censura sembrerebbe potersi dedurre il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 atteso che si fa riferimento a violazione e falsa applicazione di legge laddove il suo contenuto sembra riferirsi a un vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione della prova documentale indicata (sentenza penale di patteggiamento a carico del contribuente), riferibile, invece, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Il quinto motivo, titolato “Dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2. Conseguenze”, pur risultando ammissibile, laddove invoca gli effetti della declaratoria di incostituzionalità del citato articolo al caso di specie, è infondato nel merito, posto che nella specie è pacifico che il recupero ha riguardato soltanto i versamenti sul conto corrente bancario e non già i prelevamenti, che sono stati oggetto della pronuncia del Giudice delle leggi, peraltro limitatamente al reddito da lavoro autonomo.

10. Il sesto motivo è inammissibile, non essendo in alcun modo possibile ricostruire dal suo contenuto a quale dei parametri previsti dall’art. 360 c.p.c. la censura faccia riferimento, posto che dall’epigrafe della censura sembrerebbe potersi dedurre il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – atteso che si fa riferimento a violazione e falsa applicazione di legge – laddove il suo contenuto sembra riferirsi a un vizio motivazionale della sentenza impugnata relativa alla qualificazione della fonte del reddito contestato (gioco d’azzardo o lecito).

11. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.M. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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