Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14249 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Palermo con ordinanza n. rg. 12130/2014 del 29/09/2015, nel
procedimento pendente tra:
C.S., C.M., R.M.,
C.G. in proprio e nella qualità di eredi di
C.R.;
AML SPA IN FALLIMENTO, SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. del Dott. LUISA DE RENZIS che
chiede visti gli artt. 45, 47 e 380 ter c.p.c., conclude chiedendo
alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di
determinare la competenza del Giudice di Pace di Palermo a conoscere
della causa iscritta al n. 12130/2014 del molo Generale degli Affari
Contenziosi; udita la relazione della causa svolta nella Camera di
consiglio del 6/092016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio rilevato che, con ordinanza del 29 maggio 2014, il Giudice di Pace di Palermo, nella causa di risarcimento danni proposta in origine da C.R. e proseguita dagli eredi del medesimo, nei confronti (anche) della A.M.I.A. s.p.a. fallita in corso di causa, ha dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente L. Fall., ex art. 24, il Tribunale di Palermo dinanzi al quale pende la procedura fallimentare dell’A.M.I.A.;
che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Palermo, quest’ultimo, con ordinanza del 29 settembre 2015, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, deducendo la persistente competenza del Giudice di Pace adito;
ritenuto che, conformemente alle considerazioni espresse nell’ordinanza del tribunale e fatte proprie dal Procuratore Generale, la controversia in esame non rientra nell’ambito delle cause che derivano dal fallimento, bensì nei tradizionali confini della tutela condannatoria, la quale fuoriesce dall’ambito di operatività del richiamato L. Fall., art. 24; che, conseguentemente, la causa resta di competenza dell’adito Giudice di Pace, al quale spetta piuttosto di provvedere sulla procedibilità della domanda condannatoria nei confronti della società fallita ai sensi del disposto della L. Fall., art. 52, comma 2.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palermo in relazione alla causa dinanzi ad esso instaurata con atto di citazione notificato il 9/17 settembre 2010 da C.R..
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016