Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14249 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22682/2017 proposto da:

F.I.P.A. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Mario

Longo;

– ricorrente –

contro

Banca Tercas S.p.a.;

– intimata –

Campania Felix S.r.l.;

– intimata –

Centrale Attività Finanziarie S.p.a.;

– intimata –

Equitalia Centro S.p.a.;

– intimata –

Leica Geosystem S.p.a.;

– intimata –

Unipolbanca S.p.a.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) E’ proposto dalla F.I.P.A. Immobiliare S.r.l. ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, nell’ambito dell’espropriazione immobiliare n. 264 del 2013 Reg. es. – pendente dinanzi detto organo giudiziario – in fase di reclamo avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare.

1.1) La Tercas S.p.a., Unipolbanca S.p.a., Centrale Attività Finanziaria S.r.l., Campania Felix S.r.l., Equitalia Centro S.p.a. e Leica Geosystem S.p.a. sono rimaste intimate.

1.2) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

1.3) La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso denuncia testualmente: nullità dell’ordinanza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2.1) Il secondo mezzo afferma violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.3) Infine, il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, art. 24 Cost. e art. 3 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) I tre mezzi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

3.1) Essi sono inammissibili.

3.2) Il provvedimento impugnato, reso nelle forme di decreto collegiale, in fase di reclamo avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare, che a sua volta aveva disatteso il reclamo posto dalla stessa F.I.P.A. Immobiliare S.p.a., ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., è insuscettibile di acquisire efficacia definitiva e quindi di passare in giudicato, sebbene nel caso di specie si pronunci su questione di rito, riguardante la notifica del provvedimento originario impugnato (e tanto lascia presupporre che si potesse ovviare all’impugnazione con un’istanza di rimessione in termini) e pertanto l’impugnazione in sede di legittimità è inammissibile, come da conclusioni del P.G..

3.3) Sul punto si richiama la giurisprudenza oramai costante di questa Corte, che il Collegio intende in questa sede ribadire, secondo la quale (Cass. n. 12238 del 09/05/2019 Rv. 653893 – 01): “L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7” e (Cass. n. 11817 del 15/05/2018 Rv. 648617 – 01): “La norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel comma 2, dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.” dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.”. L’orientamento è, peraltro, risalente, di oltre un decennio e si manifestava ancor prima dell’integrale modifica del procedimento di espropriazione immobiliare con la previsione dell’inserimento in esso di atti adottati da ausiliari del giudice dell’esecuzione (Cass. n. 11036 del 13/05/2009 Rv. 608013 – 01): “E’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza adottata in sede di reclamo dal collegio del tribunale e relativa ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale sia stata respinta l’istanza di revoca di un precedente provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo adottato dallo stesso giudice, trattandosi di provvedimento sprovvisto di carattere decisorio ed inidoneo ad incidere in via definitiva sulla posizione sostanziale della parte reclamante”.

Per mera completezza espositiva si rileva che unico mezzo esperibile avverso la decisione collegiale sarebbe stata l’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., e soltanto avverso la sentenza decisoria di essa si sarebbe potuto proporre ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 14707 del 26/06/2006 Rv. 591031 – 01).

Le censure prospettate in ricorso non incidono adeguatamente sulle dette, richiamate, ragioni decisorie adottate in precedenti specifici da questa Corte.

4) Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1) Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti.

4.2) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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