Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14248 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 14/06/2010), n.14248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10980/2008 proposto da:
Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9,
presso lo studio dell’avvocato MOLAIOLI CARLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MISTURA RAFFAELE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e PREFETTO
pro tempore della PROVINCIA DI BRESCIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento R.G. 479/08 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositato l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SALME’ Giuseppe.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il tribunale di Brescia, con decreto dell’11 febbraio 2008, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera del cittadino del (OMISSIS) Z.F., a seguito di rigetto dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;
che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste l’amministrazione con controricorso; che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che il ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che, condividendo quanto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto assume il ricorrente che lamenta di non essere stato sentito dal giudice della convalida, dal verbale dell’udienza di convalida risulta che il ricorrente era presente ed era assistito da difensore e, inoltre, che il giudice ha sentito lo straniero per il tramite di un interprete; che le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010