Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14248 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29767/2014 proposto da:

T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPEZIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA TODONE,

ANDREA MIOZZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

IPPICA CORMOR SWOC COOP AGRICOLA RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22715/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 08/07/2014, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atri depositari, rilevato che, con atto notificato in data 16 dicembre 2014, T.R. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 2275/14 di questa Corte, depositata in data 24 ottobre 2014, con la quale, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla signora Turco avverso la sentenza del Tribunale di Udine depositata il 2 agosto 2013, è stata dichiarata la competenza del tribunale stesso;

che l’intimata, Ippica Cormor s.c.r.l., non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;

considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 22715, là dove questa Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

ritenuto che il ricorso è fondato;

ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le più recenti: Sez. 6-2 n. 15321/12; S.U. n. 11348/13;

Sez. 5 n. 28523/13), il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte stessa e la pronuncia adottata in motivazione – ove non incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale – non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione bensì costituisce errore materiale suscettibile di essere emendato attraverso il rimedio previsto dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile con immediatezza dal testo del provvedimento stesso; che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dalla lettura della motivazione e dello stesso dispositivo, dai quali emerge che il ricorso proposto dalla signora Turco è stato accolto, il che contrasta insanabilmente con la dichiarata sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, consistenti nel rigetto – o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità – della domanda proposta dalla parte; ritiene pertanto che, ove si condivida tale convincimento, il ricorso dovrebbe essere accolto in camera di consiglio, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., con la espunzione dal dispositivo della ordinanza in questione della parola “sussistenza” e l’inserimento delle parole “non sussistenza”, fermo il resto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, condivise le considerazioni esposte nella relazione, ritiene di disporre la correzione richiesta.

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 22715/14 di questa Corte nel senso che, laddove è scritto “dà atto della sussistenza dei presupposti” si legga “dà atto della non sussistenza dei presupposti”, fermo il resto.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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