Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14248 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22451/2017 proposto da:

T.L., in persona del procuratore speciale B.E.,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Salaria n. 92 presso lo

studio dell’avvocato Baldi Francesco che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Biocca Gaetano, La Scala Giancarlo e Ratti

Guido;

– ricorrente –

contro

F.E., F.F.P., S.F.,

elettivamente domiciliati in Roma alla via Giovanni Paisiello n. 15

presso lo studio dell’avvocato Sarti Pietro Davide che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Foresta Francesco

Paolo;

– controricorrenti –

e contro

Speca S.r.l.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 00829/2017 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) T.L. impugna, ai sensi dell’art. 111 Cost., con due motivi la sentenza n. 00829 del 25/07/2017, in unico grado del Tribunale di Teramo, quale giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, resa dal giudice dell’esecuzione in data 20 maggio 2014, che ha dichiarate l’inammissibilità dell’opposizione per irritualità e tardività della sua proposizione.

1.1) Resistono, con unico controricorso, F.E. e S.F. nonchè F.F.P., anche quale difensore di sè stesso e dei consorti, tutti quali eredi di F.A., originario creditore procedente.

1.2) La Speca S.r.l., già contumace nelle fasi di merito, è rimasta intimata.

1.3) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.4) Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c. e nullità del procedimento, e richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2.1) Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., in quanto sia alla procedura esecutiva che all’opposizione agli atti doveva essere ritenuta applicabile la novella recata in materia di procedure esecutive, e segnatamente dell’art. 548 c.p.c., dal decreto L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

2.2) Ciò posto il Collegio rileva che è la stessa T.L. che ha, nelle fasi di merito, fatto costante riferimento all’art. 548 c.p.c., nella formulazione vigente prima delle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2015, conv. con modif. in L. n. 132 del 2015.

2.3) Nel procedimento di espropriazione presso terzi, incardinato nel 2013, (recante n. 83/2013 R. E. del Tribunale di Teramo) T.L. ha assunto la qualità di terza pignorata. Ella non è comparsa all’udienza del 28/04/2014 fissata per la dichiarazione del terzo.

2.4) La T. ha depositato, tramite la figlia, certificato medico comprovante la sua impossibilità a comparire all’udienza di cui all’art. 547 c.p.c., per problemi di salute.

L’ordinanza di assegnazione del credito è stata resa dal giudice dell’esecuzione il 20/05/2014.

Il 9/06/2014 la T. ha depositato ricorso di opposizione agli atti esecutivi, qualificando l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1.

La notificazione del ricorso è stata effettuata dopo il 29/06/2014, ossia decorso il termine perentorio di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., comma 1.

2.5) La sentenza impugnata ha, del tutto logicamente, con motivazione esaustiva, ritenuto tardiva la proposizione dell’opposizione agli atti, rilevando che pur potendosi ritenere che l’erronea proposizione con ricorso, anzichè con citazione, potesse essere sanata dalla notificazione dello stesso, così da incanalarlo nel regime della citazione, la notificazione si era perfezionata dopo il 29 giugno 2014, e più esattamente il 9 luglio 2014, come dedotto in atti dalla difesa degli odierni controricorrenti, opposti nella fase di merito, senza che detta data sia stata contestata in alcun modo dalla T., cosicchè la conversione non aveva potuto avere luogo ritualmente.

2.6) La sentenza in scrutinio ha esaustivamente e logicamente ancorato il giorno di conoscenza del provvedimento lesivo al 7 o al 9 giugno 2014, in quanto dagli atti risultava che il 7 giugno 2014 la T. aveva rilasciato la procura per l’opposizione agli atti e comunque il ricorso era stato depositato in cancelleria il successivo 9 giugno 2014.

La conclusione alla quale perviene il giudice di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dare seguito (Cass. n. 13639 del 30/05/2013 Rv. 626634 – 01 e n. 23813 del 16/11/2007 Rv. 600582 – 01), che ritiene possibile la conversione del ricorso in atto di citazione a condizione che l’atto dopo il deposito nella cancelleria del giudice sia notificato, di norma in una con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, alla controparte e ciò nel rispetto dei termini processuali fissati dalle norme che vengano in considerazione. Nel caso di specie il termine di osservare era quello di venti giorni, di cui all’art. 617 c.p.c., comma 1.

La sentenza in oggetto ha, pertanto, correttamente ritenuto tardiva la proposizione dell’opposizione, in quanto il termine di cui all’art. 617 c.p.c., comma 1, non è stato osservato.

Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile.

3) Il secondo motivo, oltre che redatto in modo apodittico, in quanto si limita ad affermare che all’esecuzione conclusa con l’ordinanza di assegnazione del 28 maggio 2014 si sarebbe dovuto applicare il regime di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. nella L. 6 agosto 2015, n. 132, è inammissibile in quanto questa Corte, con ordinanza n. 01612 in data 20 gennaio 2017, resa sul regolamento di competenza incardinato dagli odierni controricorrenti avverso ordinanza di sospensione del giudizio emanata dal Tribunale di Teramo, con riferimento a controversia instaurata tra le stesse parti dell’originario giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ha escluso che all’esecuzione nella quale era stata resa l’ordinanza del 20 maggio 2014 ed alla controversia di opposizione agli atti esecutivi si applicassero le modifiche di cui al richiamato D.L. n. 83 del 2015.

3.1) La detta conclusione è del tutto condivisa in questa sede e non è, peraltro, in alcun modo adeguatamente contrastata dalla prospettazione di cui al motivo di ricorso, che afferma l’applicabilità delle norme del D.L. n. 83 del 2015 e quindi del mutato regime sia della procedura espropriativa che di quella di opposizione, sulla base della circostanza che a seguito della proposizione agli atti esecutivi la procedura esecutiva era ancora pendente alla data di entrata in vigore di detto D.L..

Il motivo è, altresì, inammissibile anche sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 06642 del 16/03/2018 Rv. 648480 – 01), secondo la quale: “In tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall’art. 548 c.p.c., comma 3, nella formulazione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 20, n. 3 e modificata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, conv., con modif., dalla L. n. 132 del 2015, con la quale vengano contestati l’esistenza, l’entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con citazione, in ragione della allora vigente previsione normativa di espresso richiamo dell’art. 617 c.p.c., comma 1, salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l’introduzione con ricorso”.

Il secondo mezzo è, pertanto, anch’esso inammissibile.

4) Il ricorso è, in conclusione, del tutto inammissibile.

4.1) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

4.2) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA