Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Divisione Torino n. 31, presso lo

studio dell’Avvocato Teresa Ermocida, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROTUNDO Francesco per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri, sezione staccata di

Siderno, n. 346 del 2008, depositata il 17 settembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il COMUNE DI RIACE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 346, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata in data 1 dicembre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da C.B. avverso il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di RIACE, della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data 20 dicembre 2005;

che, a fondamento della opposizione, il C. aveva eccepito l’illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura;

che il Tribunale, dopo avere rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che nella specie, ha osservato il Tribunale, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale ha precisato altresì di non condividere quanto affermato da Cass. n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4, “evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis”;

che, in proposito, il Tribunale ha osservato che tale interpretazione avrebbe l’effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilità di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), non fosse più sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di contestazione immediata;

che il Tribunale ha ritenuto, inoltre, l’incompetenza della Polizia Municipale del Comune di Riace, in quanto enti proprietari della strada ove è stata accertata la violazione erano la Provincia di Reggio Calabria e l’ANAS;

che, da ultimo, il Tribunale ha rilevato che non vi era la prova che fosse stata fornita idonea informazione agli automobilisti della installazione di un autovelox sulla (OMISSIS) del Comune di Riace;

che il COMUNE DI RIACE propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione e falsa applicazione di tali ultime disposizioni;

che, dopo avere premesso che a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita sono previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell’art. 384 reg. esec. nel testo dell’art. 201 del C.d.S., non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato art. 201, possa essere effettuata a seguito della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche su strade diverse da quelle indicate nel citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 o nel decreto prefettizio di cui al medesimo art. 4;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: “Si chiede di conoscere dalla Corte Suprema di Cassazione se l’installazione e l’utilizzo dell’apparecchiatura c.d. autovelox del tipo che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, è consentito anche sulle strade extraurbane secondarie e/o sulle strade urbane di scorrimento, di cui all’art. 2 nuovo C.d.S., comma 2, lett. c) e d), in mancanza del previo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratti di essa D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002, e se l’utilizzo dell’apparecchiatura autovelox che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, sulle strade extraurbane secondarie e/o strade urbane di scorrimento non preventivamente individuate dal Prefetto ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002, impone la contestazione immediata ovvero è comunque legittimo ricorrere alla c.d. contestazione differita prevista dall’art. 201, comma 1 bis, nei casi e modi ivi previsti”;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva, che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 2 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso, sulla base della seguente ragione:

“… Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tre ragioni di illegittimità del provvedimento amministrativo (verbale della Polizia Municipale del Comune di Riace): la prima, consistente nella ritenuta violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4; la seconda, consistente nella incompetenza della Polizia Municipale ad accertare violazioni del codice della strada su un tratto di strada di proprietà della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS; la terza, consistente nella mancanza di prova di dionea informazione agli automobilisti dalla installazione di un autovelox.

Il ricorrente Comune si limita a censurare la prima ratio decidendi, mentre nulla deduce quanto alla seconda e alla terza. Trova quindi applicazione il principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., S.U., n. 16602 del 2005; Cass., n. 2811 del 2006; Cass., n. 21431 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA