Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Etto – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andrei – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccar – Consigliere –
Dott. FEDERICI Frances – Consigliere –
Dott. FRAULINI Pao – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28157/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo
n. 23, presso lo studio dell’avv. Bruno Taverniti, rappresentata e
difesa dall’avv. Giovanni Di Giandomenico, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/3/13 della Commissione tributaria regionale
del Molise, depositata in data 6 novembre 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio
2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La Commissione tributaria regionale del Molise ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di intimazione (OMISSIS) e n. (OMISSIS), nonchè dei sottostanti ruoli, relativi a canoni demaniali, accogliendo l’impugnazione a tale scopo proposta nell’anno 2007 da M.C..
2. Ha rilevato il giudice di appello che l’appello era inammissibile, atteso che i tre avvisi di ricevimento delle raccomandate di spedizione dell’atto di gravame erano stati ricevuti con firma illeggibile da un unico soggetto, con la conseguenza che la presunzione di coincidenza di questi con il destinatario effettivo dell’atto poteva valere, al più, per uno solo di essi, ma non per gli altri due. Tanto determinava l’inesistenza della notificazione del gravame, con conseguente sua inammissibilità.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi; M.C. ha resistito con controricorso.
Equitalia Sud spa è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, in relazione della L. n. 890 del 1982, art. 14”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto invalida la notificazione dell’atto di appello, pur dimostrando di ben conoscere la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma la presunzione di coincidenza di colui che sottoscrive la ricevuta di ritorno con il destinatario dell’atto.
b. Secondo motivo: “Error in procedendo/Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 156 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di rilevare che la contribuente si era ritualmente costituita in appello, sicchè l’invalidità dell’atto, ove anche sussistente, non poteva essere dichiarata, avendo l’atto raggiunto comunque il suo scopo.
2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome privo della ricostruzione in fatto del processo e contenente comunque motivi non specifici; nel merito, ha svolto argomentazioni a sostegno dell’infondatezza dell’avverso ricorso, di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle spese.
3. Il ricorso, i cui motivi soddisfano i requisiti legali di ammissibilità, dovendo all’uopo respingersi tutte le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla controricorrente, va accolto.
4. La CTR ha ritenuto superata la presunzione di coincidenza del destinatario dell’atto con il sottoscrittore con firma illeggibile dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita tramite il servizio postale universale (su cui Cass., Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) sulla base dell’accertamento che i tre avvisi erano stati sottoscritti in maniera identica e, quindi, che la sottoscrizione non poteva ritenersi riferibile a tutti e tre i diversi destinatari.
5. Rileva questa Corte che da tale accertamento non poteva, in ogni caso, dedursi l’inesistenza della notificazione.
6. In primo luogo, l’inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale è predicabile solo se l’avviso di ricevimento risulti privo di alcuna riferibilità all’agente postale e, quindi, al solo titolare procedimento notificatorio ex L. n. 890 del 1992, (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17373 del 19/08/2020; id., Sentenza n. 25138 del 08/11/2013). Tutti gli altri vizi, e segnatamente quelli relativi all’identificazione del destinatario dell’atto, determinano la nullità della notificazione, con conseguente onere per il giudicante di disporre la rinnovazione dell’atto.
7. In secondo luogo, la pronuncia impugnata ha omesso completamente di verificare se l’atto processuale, sospettato di invalidità, avesse raggiunto comunque il suo scopo, come pure possibile in conseguenza della stessa affermazione della decisione in esame (pag. 3), relativa all’avvenuta costituzione dei difensori destinatari dei tre diversi atti di impugnazione.
8. Ciò che è certo è che, in ogni caso, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile.
9. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo grado di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021