Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 14/06/2010), n.14247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8035/2006 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MONDIN CLAUDIO, CAMPESAN ALDO,

(avviso postale C.so Palladio n. 40 VICENZA), giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 145/05 R.G.C.C, della CORTE D’APPELLO di TRENTO

dell’8/11/05, depositato il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per il rigetto

del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la corte di appello di Trento, esaminando domanda di equa riparazione proposta da B.L. contro il Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di una procedura fallimentare (sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. Edda Confezioni del (OMISSIS), chiusura del 31 marzo 2005) non ne ha ritenuto irragionevole la durata argomentando dalla necessità dei tempi imposti dalle procedure di liquidazione del patrimonio sociale e di recupero di attività ed escludendo negligenze ed inerzie degli organi fallimentari; che il decreto è stato impugnato con ricorso affidato a nove motivi, illustrati con memoria al quale il ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Che le diverse e complesse censure contenute nel ricorso possono essere esaminate complessivamente e sinteticamente; che la corte territoriale ha omesso di fissare una durata adeguata alla controversia sottoposta desumendola dai precedenti della Corte Europea e valutando i tempi anche nettamente più lunghi avuto riguardo alla complessità della procedura, ai suoi subprocedimenti necessari od eventuali, al comportamento negligente o dilatorio degli organi fallimentari; che la corte d’appello ha in particolare ignorato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito l’applicazione della L. n. 89 del 2001, anche alle procedure fallimentari, e pertanto la necessità di fissare uno standard di durata di quella procedura sottoposta, nel suo ambito scrutinando se i tempi lunghi delle procedure incidentali di recupero dell’attivo siano giustificati oggettivamente o non siano ascrivibili ad inerzie e negligenze degli organi (Cass. 12807/03 – 7258/04 – 20086/04 – 20328/04);

che, pertanto, la corte territoriale ha affermato acriticamente la congruità dei tempi delle azioni di liquidazione dell’attivo senza precisare le ragioni di tale congruità omettendo di riportare la durata complessiva alla necessaria valutazione finale sintetica di ragionevolezza astratta dalla quale nessun processo può sottrarsi;

che dalle considerazioni formulate discende che il decreto impugnato deve essere cassato e disposto rinvio alla stessa Corte perchè proceda a nuovo giudizio, liquidando anche le spese di questo giudizio.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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