Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28302/2013 proposto da:

V.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

BRESMES, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIA

COMMODO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO FONTANAZZA e FRANCESCO PAOLO MINGRINO giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 849/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22/03/2013, depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI, difensore del controricorrente e

ricorrente indidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che V.P. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 849/2013 con la quale la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 72.000 opposto da U.V. – in proprio e nella qualità di amministratore della CAL-USA s.n.c.-, ha condannato quest’ultimo, nella duplice qualità, al pagamento in favore del V. della minor somma di Euro 27.500 a titolo di liquidazione della quota del 50% spettante al predetto a seguito del suo recesso dalla società;

che l’intimato U.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale;

considerato che con l’unico articolato motivo di ricorso il V. lamenta la violazione del principio di acquisizione delle prove nel contraddittorio tra le parti, nella quale sarebbe incorsa la Corte di Torino nel recepire acriticamente i dati emergenti dalla relazione depositata in altro giudizio tra le stesse parti dal consulente di parte U., senza considerare che i documenti contabili sui quali il menzionato consulente di parte avrebbe fondato le sue valutazioni non sarebbero stati visionati e presi in esame dal consulente tecnico d’ufficio nominato in quella causa;

che con il primo motivo di ricorso incidentale l’ U., a sua volta, lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di Torino nel fondare il suo convincimento basandosi unicamente sulla predetta consulenza di parte quale prova indiziaria, senza operare la necessaria attività di verifica del grado di gravità, precisione e concordanza con altri elementi emergenti da altri accertamenti in atti;

che con il secondo motivo di ricorso incidentale l’ U. lamenta la violazione degli artt. 2700 e 2730 c.c. e segg., per non avere il giudice distrettuale tenuto conto, nella sua valutazione, del contenuto dell’atto notarile di acquisto da parte del V., cinque anni circa prima del recesso, della quota in questione;

che con il terzo motivo il ricorrente incidentale censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., la ritenuta inammissibilità, in questo giudizio, di una domanda di aggravamento di danni (da mancata restituzione di due autovetture) già richiesti nell’altro giudizio pendente tra le stesse parti:

sostiene il ricorrente che l’art. 345 c.p.c., gli consente, ma non gli impone, di formulare nell’altro giudizio la domanda di risarcimento di detti danni;

che infine con il quarto motivo di ricorso incidentale ci si duole della pronuncia sulle spese, quale mera conseguenza della fondatezza dei motivi di doglianza nel merito;

ritenuto che l’unico motivo di ricorso principale pare infondato per quanto riguarda la censura di violazione del principio di acquisizione delle prove nel contraddittorio tra le parti, poichè la Corte d’Appello, in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, pare essersi rettamente avvalsa della consulenza tecnica di parte espletata in diverso procedimento tra le parti, valutandone liberamente il contenuto una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta in modo da garantire il contraddittorio, il cui concreto svolgimento peraltro non risulta aver visto esprimere da parte del V. le contestazioni espresse per la prima volta in ricorso (cfr. Cass. n. 23132/04, n. 12422/00, n. 9843/14);

che, quanto al primo motivo di ricorso incidentale, la corte distrettuale pare aver rettamente fondato il suo convincimento valutando complessivamente le risultanze documentali in suo possesso (consulenza tecnica d’ufficio, relazione Oberto, consulenza tecnica di parte), e tale valutazione, riservata al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26022/11, n. 16831/03);

che il secondo motivo di ricorso incidentale pare infondato, in quanto diretto ad evidenziare come violazione delle norme astratte regolanti l’efficacia degli atti pubblici quella che invece appare come valutazione in concreto circa la irrilevanza delle circostanze desumibili da tale prova documentale ai fini della liquidazione della quota stessa al momento del recesso, valutazione che nel motivo non appare validamente censurata a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; che altrettanto vale per il terzo motivo di ricorso incidentale, che non pare cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata sulla inammissibilità della riproposizione della stessa domanda (di restituzione) in due giudizi diversi, non già nell’obbligo di farla valere nell’altro giudizio di appello;

che il quarto motivo di ricorso incidentale appare inammissibile per la mancanza di denuncia di alcuno dei vizi specificamente previsti dall’art. 360 c.p.c. (cfr. ex multis: Cass. n. 19959/14);

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, lette anche le memorie depositate da entrambe le parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che non risultano superate dalle memorie difensive, neppure per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso incidentale (la corte torinese ha ritenuto proposta nei due giudizi la stessa domanda, e tale statuizione non risulta censurata).

Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per l’incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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