Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26078/2018 proposto da:

TECNOVERDE SNC DI P. E C., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO NOBERASCO;

– ricorrente –

contro

STUDIO PE. DI R.D. E PE.RA. SNC in

liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CONCIATORI

3, presso lo studio dell’avvocato LORETA UTTARO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FILIPPO BAROSIO;

– controricorrente –

e contro

PE.RA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 808/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO NOBERASCO;

udito l’Avvocato LORETA UTTARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La società TECNOVERDE di P. e C. s.n.c., il 15 maggio 2012, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Savona la società Studio Pe. di R.D. e Ra.Pe. s.n.c., svolgente attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e del lavoro, e il Rag. commercialista Pe.Ra., socio illimitatamente responsabile.

L’attrice richiedeva che fosse riconosciuta la responsabilità professionale dei convenuti per avere, nell’ambito dell’attività di consulenza e assistenza prestatale, suggerito la conclusione di due contratti di lavoro a progetto e predisposto gli stessi pur in assenza dei requisiti di legge, esponendola di conseguenza al pagamento di sanzioni (aveva dovuto corrispondere all’I.N.P.S. 22.380,53 Euro complessivi).

2. – Lo Studio Pe. e Ra.Pe. si costituivano in giudizio, contestando la propria responsabilità.

3. – Il Tribunale di Savona (sent. n. 423 del 21 marzo 2014) accoglieva la domanda della ricorrente.

4. – Il Giudice d’appello, con ordinanza del 24 gennaio 2018, ritenuta la legittimazione passiva di Pe.Ra. in proprio, quale socio illimitatamente responsabile della Società Studio Pe., rimetteva la causa in istruttoria segnalando alle parti la questione, rilevabile d’ufficio, della nullità del rapporto negoziale posto alla base della contestazione relativa alla responsabilità professionale.

5. – Il 9 maggio 2018, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 808/2018, riformava la sentenza del Giudice del primo grado e respingeva la domanda di Tecnoverde s.n.c., dichiarando la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Esaminate le contrapposte difese, rilevava, in primis, che la disciplina di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, relativa all’ordinamento della professione di consulente del lavoro, fosse applicabile al caso di specie. Richiamava l’art. 1 della Legge indicata, rubricato “Esercizio della professione di consulente del lavoro”, che così recita: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente Legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

Riteneva che siffatta previsione dovesse essere interpretata nel senso ampio per cui fra gli “adempimenti” riservati ai soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro dovessero ritenersi ricomprese “le mansioni al più alto livello professionale, con ampia autonomia decisionale”, tra le quali le attività connesse “alla assunzione e al licenziamento di lavoratori” o alla “assunzione di lavoratori con contratti di formazine lavoro” (richiamava Cass. Pen. 27848/2001; Cass. Pen. 6887/2007): di conseguenza, riteneva l’attività di consulenza svolta dallo Studio Pe., nella persona del Rag. Pe., consistente nel consigliare al cliente e predisporre un certo tipo di contratto, e nel redigere lo stesso benchè il rapporto lavorativo in atto, cui si riferiva non corrispondesse al modello contrattuale prescelto, dovesse essere ricondotta a tale categoria. Ciò comportava la nullità del contratto stipulato fra la TECNOVERDE e lo Studio Pe., e l’esonero dei convenuti dalla responsabilità contrattuale fatta valere dall’attrice.

6. – La società TECNOVERDE propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

7. – La società Studio Pe. s.n.c. di R.D. e Pe.Ra. in liquidazione resiste chiedendo l’integrale conferma della sentenza d’appello. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 11 gennaio 1979, n. 12, artt. 1 e 2 e dell’art. 2229 c.c..

Afferma la ricorrente che la pronuncia, nel qualificare come nullo il contratto d’opera professionale intercorso fra le parti, perchè relativo ad un’attività (quella di consulenza e predisposizione dei contratti) oggetto di riserva a favore di una professione protetta, e precisamente quella di consulente del lavoro, disciplinata dalla L. 11 gennaio 1979), abbia mal interpretato quest’ultima dal momento che:

– l’art. 1, comma 1, con il termine “adempimenti” farebbe riferimento ad attività “di carattere esecutivo e/o formale” come quelle “previste dalla legge e proprie dell’attività del consulente del lavoro, come, ad esempio l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro, la compilazione e l’inoltro dei modelli DM/10 per l’INPS, la predisposizione delle pratiche per gli infortuni sul lavoro da inoltrare all’INAIL, ecc.” (così a p. 20 del ricorso in esame).

– l’art. 2, comma 1, prevederebbe che i consulenti del lavoro svolgano per conto dei datori di lavoro “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente” mentre, la vicenda concreta “nulla ha a che fare con l’amministrazione del personale” (così a p. 21 del ricorso);

– la legge in oggetto non conterrebbe alcun riferimento all’attività di consulenza.

Per queste ragioni, la società TECNOVERDE sostiene che l’attività di consulenza non possa ritenersi riservata agli iscritti ad un albo professionale (a sostegno di questa tesi viene richiamata la sent. n. 418 del 27 dicembre 1996 della Corte Costituzionale (La giurisprudenza prevalente, coerentemente al quadro normativo di riferimento delineato, ha maturato di considerare l’attività di consulenza aziendale come non riservata agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, potendo essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in albo”) e che pertanto, secondo il “principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione” (così il ricorso a p. 21 richiamando Cass. n. 14085 dell’11 giugno 2010), non si possa dubitare della validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti e del conseguente obbligo dello Studio Pe. s.n.c. di risarcire il danno.

La pronuncia del Giudice territoriale è censurata, peraltro, nel richiamo che effettua a quella giurisprudenza della S.C. penale (Cass. Pen., n. 27848 del 20 marzo 2001 e Cass. Pen., n. 6887 del 23 gennaio 2007) che, nel non compiere alcuna valutazione in ordine alla qualificazione di prestazioni di consulenza, “non potrebbe in alcun modo supportare la decisione” (così a p. 23 del ricorso).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’omesso esame circa un aspetto decisivo per il giudizio.

L’elemento di fatto pretermesso consisterebbe nel fatto che tutte le prestazioni professionali rese da Studio Pe. in favore di Tecnoverde, nel corso degli anni, sarebbero sempre state effettuate direttamente e personalmente dal rag. Pe.Ra., o comunque sotto la sua diretta supervisione e direzione. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto svolgere un concreto accertamento per verificare se, nel caso concreto – al di là del dato formale della fatturazione in capo allo Studio Pe. – permanessero quelle caratteristiche di personalità nell’esecuzione della prestazione, tali da far ritenere comunque sussistente la causa contrattuale di cui agli artt. 2229 c.c. e segg.. Questo dato di fatto, ove adeguatamente preso in considerazione, avrebbe condotto la corte d’appello, nella ricostruzione della ricorrente, ad escludere la nullità del contratto.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Sulla base dell’accertamento in fatto, contestato dallo Studio Pe. ma non sindacabile in questa sede, la Tecnoverde si è rivolta alla società di consulenza chiedendo in che modo avrebbe potuto proseguire la collaborazione con due suoi ex dipendenti in forma autonoma, e questa avrebbe consigliato per essi l’inquadramento nel contratto a progetto, e poi a fornire lo schema contrattuale che è stato effettivamente utilizzato dalla Tecnoverde, e ritenuto poi inadeguato dalla Direzione provinciale del lavoro, che ha sanzionato l’odierna ricorrente per essersi sottratta alla corresponsione dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, atteso che nei contratti non era indicato in effetti alcun progetto o programma da realizzare e che gli stessi presentavano clausole tipiche della subordinazione, quali la determinazione del compenso in un importo fisso mensile.

A fronte di ciò si tratta di individuare se sia stata corretta l’operazione della corte d’appello che ha ritenuto l’attività prestata, come sopra individuata, riservata ai soli professionisti – consulenti del lavoro – iscritti nell’apposito albo, e da ciò ha desunto la nullità del contratto concluso tra Tecnoverde e Studio Pe., e di conseguenza ha escluso la responsabilità della Studio Pe., che è stato convenuto in giudizio esclusivamente in quanto contrattualmente responsabile.

Deve ritenersi che l’attività di sussunzione operata dalla corte d’appello sia stata errata, in violazione della invocata L. n. 12 del 1979.

Va premesso che è la legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.), per cui risulta inesatto e del tutto generico affermare che, in generale, l’attività di consulenza aziendale sia riservata ai professionisti iscritti in specifici albi.

Al contrario, deve ribadirsi che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (in questo senso Cass. n. 15330 del 2008, che, in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al compenso del ricorrente, consulente del lavoro, per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, dallo stesso svolte), riprendendo quanto già affeiiiiato da Corte Cost. n. 418 del 1996; di recente, v. Cass. n. 8683 del 2019).

Per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell’attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza, e per l’opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell’accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi.

La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività.

Nel caso in esame, si tratta di attività svolta da una società di consulenza in materia lavoristica. Le attività riservate ai soli professionisti iscritti sono, nel caso di specie, quelle individuate dalla L. n. 12 del 1979. L’art. 1 della predetta legge, rubricato “Esercizio della professione di consulente del lavoro al comma 1, prevede che:

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

L’art. 2 della medesima legge, rubricato “Oggetto dell’attività”, prevede poi che:

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui dell’art. 1, comma 4, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività professionale.

Dalla lettura delle norme si ricava che è attività riservata al consulente iscritto all’albo, che ne risponde personalmente, quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro.

Non rientra nella nozione di espletamento di un “adempimento”, viceversa, e quindi nell’attività riservata ai professionisti iscritti, l’attività di consulenza in sè, alla quale è riconducibile quella svolta nel caso di specie, che si è tradotta nel consigliare un determinato inquadramento contrattuale, piuttosto che un altro, e nel fornire all’impresa che lo richiedeva uno schema contrattuale utilizzabile.

Anche sotto il profilo sistematico, la lettura che dà la corte d’appello delle norme citate, lungi dal rafforzare la tutela del cliente-datore di lavoro facendo sì che in certe attività, che comportano l’erogazione di versamenti dovuti nei confronti dello Stato e degli enti previdenziali, possa essere sostituito, se lo ritiene, ma solo da un professionista abilitato, consentirebbe una sostanziale deresponsabilizzazione delle società di consulenza in campo lavoristico, che potrebbero sciogliersi da qualsiasi responsabilità per una consulenza foriera di danni adducendo la nullità dello stesso contratto di consulenza.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio attenendosi al seguente principio di diritto:

“In conformità al principio della libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, non costituisce una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale riservata a chi è iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge e quindi nulla se svolta da soggetto non abilitato l’attività che si sia tradotta nel consigliare al cliente l’adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori, e la predisposizione del relativo schema di contratto, svolta da una società di consulenza del lavoro, non rientrando tali attività tra gli “adempimene che la L. n. 12 del 1979, riserva ai consulenti del lavoro iscritti all’albo”.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA