Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25833-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

4 M SERVICE DI M.A. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 307/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata alla società 4 M Service sas di M.A. e C. per IVA relativa all’anno 2002.

La parte intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54 bis e 55, nonchè D.P.R. n. 322 DEL 1998, art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 è infondato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio si è puntualmente attenuta la CTR, riconoscendo che la società contribuente aveva titolo a pretendere il credito IVA ed a portarlo in detrazione anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione nell’anno di riferimento purchè comprovato dalle registrazioni periodiche regolarmente eseguite nel corso dell’esercizio.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta che la CTR non ha verificato l’esistenza del credito oggetto di recupero è per contro manifestamente fondato, non avendo la CTR in alcun modo proceduto alla verifica dell’esistenza della pretesa creditoria che l’Ufficio aveva espressamente contestato.

Ed infatti, l’Agenzia aveva dedotto l’illegittimità del ricorso del contribuente non soltanto con riferimento all’omessa indicazione del credito nella dichiarazione dell’anno successivo, ma anche rispetto all’assenza del credito stesso in relazione al precedente avviso di accertamento relativo all’anno 2001 notificato al contribuente.

La CTR, pertanto, avrebbe dovuto verificare le condizioni che giustificavano il credito per il quale la parte contribuente intendeva esercitare la detrazione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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