Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14247 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14247 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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Data pubblicazione: 06/06/2013

CT 160/2011 – Avv. D’ascia
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE DI CASSAZIONE
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
NEL RICORSO N. 1822/2011
Per

l’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587; per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastatolt ) presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi 12, è domiciliata per legge
contro

ALCANTARA S.p.A.
nel giudkio di cassnione avverso
la sentenza n. 142/32/10 della CTR di Milano
PREMESSO
che con nota prot. 203831 del 11.09.12, la Direzione Provinciale di
Milano ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute
SI FA ISTANZA

affinché la Corte, in riforma dell’impug-nata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 L. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 20 novembre 2012

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