Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14246 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 14/06/2010), n.14246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8034/2006 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CAMPESAN ALDO, MONDIN CLAUDIO, (avviso postale
C.so Palladio n. 40 – 36100 VICENZA), giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 147/05 R.G.C.C., della CORTE D’APPELLO di
TRENTO dell’8/11/05, depositato il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per il rigetto
del ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che la corte di appello di Trento, esaminando domanda di equa riparazione proposta da C.A. contro il Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di una procedura fallimentare (sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. KOMPOS del 27 settembre 1989; chiusura del 1 agosto 2005) non ne ha ritenuto irragionevole la durata argomentando dalla necessità dei tempi imposti dalle due procedure di recupero di attività ed escludendo negligenze ed inerzie degli organi fallimentari;
che il decreto è stato impugnato con ricorso affidato a sette motivi, illustrato con memoria al quale il ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Che le diverse e complesse censure contenute nel ricorso possono essere esaminate complessivamente e sinteticamente; che la corte territoriale ha omesso di fissare una durata adeguata alla controversia desumendola dai precedenti della Corte Europea e valutando anche i tempi nettamente più lunghi avuto riguardo alla complessità della procedura, ai suoi subprocedimenti necessari od eventuali, al comportamento negligente o dilatorio degli organi fallimentari; che la corte d’appello ha in particolare ignorato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito l’applicazione della L. n. 89 del 2001, anche alle procedure fallimentari,e pertanto la necessità di fissare uno standard di durata di quella procedura scrutinando se i tempi lunghi delle procedure incidentali di recupero dell’attivo siano giustificati oggettivamente o non siano ascrivibili ad inerzie e negligenze degli organi (Cass. 12807/03 – 7258/04 – 20086/04 – 20328/04);
che, pertanto, la corte territoriale ha affermato acriticamente la congruità dei tempi delle azioni di recupero di crediti verso un socio insolvente, azioni conclusesi con modesto incasso, senza precisare le ragioni di tale congruità e ha,conclusivamente, segmentato i tempi delle varie fasi, affermandone la rispettiva “necessità”, e dalla loro sommatoria è derivato un giudizio di giustificatezza, di contro omettendo di riportare la durata complessiva alla necessaria valutazione finale sintetica di ragionevolezza astratta dalla quale nessun processo può sottrarsi;
che dalle considerazioni formulate discende che il decreto impugnato deve essere cassato e disposto rinvio alla stessa Corte perchè proceda a nuovo giudizio, liquidando anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010