Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14246 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2509-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, incorporante di EQUITILIA POLIS SPA (Cf. P.I.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADOLFO

GANDIGLIO N 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

LEO NEW SAS DI O.L., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6351/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 4 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 10788/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Leo New sas di O.L. contro gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento TARSU/TIA 2007/2009. La ctr osservava in particolare che l’estratto di ruolo era da considerarsi atto autonomamente impugnabile e che mancava la prova della notifica delle cartelle esattoriali impugnate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo due motivi.

Gli intimati Leo New sas e Comune di Napoli non si sono difesi.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, poichè la CTR ha ritenuto autonomamente impugnabile l’estratto del ruolo.

La censura è infondata.

Vi è infatti da ribadire che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, R.v. 636309).

Tale principio di diritto ben si attaglia al caso di specie ed è stato dunque correttamente applicato dal giudice di appello, poichè era appunto in discussione tra le parti che vi fosse stata una notifica rituale delle cartelle esattoriali impugnate.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4-5 – la ricorrente si duole di vizio motivazionale in ordine alla asserita mancata prova della notificazione delle cartelle esattoriali impugnate. La censura è infondata quanto alla prima ipotesi normativa, poichè, pur sinteticamente, la ctr ha chiaramente espresso la ragione del proprio convincimento sul punto decisionale de quo, sicchè deve affermarsi osservato lo standard corrispondente al “minimo costituzionale”; è invece inammissibile quanto alla seconda ipotesi, trattandosi di una “doppia conforme” in ordine alla questione di fatto de qua, sicchè la censura medesima non è proponibile ex art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4. (cfr, per entrambi i profili Sez. U, 8053/2014).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione/difesa delle parti intimate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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