Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14246 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14246 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co%Inichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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IL
Il Funzio
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A3
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CT 12258/11 – Avv. D’ascia
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
NEL RICORSO N.
Zig (
l’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587; per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastatolt ) presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi 12, è domiciliata per legge
contro
RED ROSE RANCING SAS DI VEZZINI ANDREA & C.
nel giudkio di cassazione avverso
la sentenza n. 99/02/10 della CTR di Milano
PREMESSO
che con nota prot. 234491 del 23/07/12, la Direzione Provinciale di
Milano ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute
SI FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 L. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 30 novembre 2012
Per