Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14245 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 14/06/2010), n.14245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7898/2006 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54,

presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 316/04 R.A. della CORTE D’APPELLO di BRESCIA

del 2/03/05, depositato il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCHIAVON Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso ai sensi

dell’art. 375 c.p.c. per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza

di legge.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, con Decreto del 14 aprile 2005, la corte d’appello di Brescia ha rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo proposta da B.G. il 15 ottobre 2004 in relazione a un procedimento civile per risarcimento dei danni iniziato con atto di citazione del 22 febbraio 1990 e concluso con sentenza di condanna del convenuto, in primo grado, del 29 ottobre 1998 e con sentenza d’appello dell’8 febbraio 2002;

che il B., dopo avere iniziato esecuzione presso terzi con pignoramento del 14 settembre 2000, ha preso atto della dichiarazione negativa del terzo resa in data 26 febbraio 2001;

che il B. ha anche proposto querela per la sottrazione del patrimonio del debitore nel marzo 2001, ma a seguito di transazione, nel marzo 2004 la querela è stata rimessa; che avverso il decreto della corte bresciana che ha dichiarato inammissibile il ricorso per essersi maturata la decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ha proposto ricorso per cassazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che la decisione impugnata è corretta in quanto al momento della proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (ottobre 2004) era decorso il termine semestrale sia rispetto alla causa civile (terminata nel febbraio 2002) che rispetto al processo penale (peraltro durato tre anni), essendo intervenuta remissione di querela nel marzo 2004;

che nulla deve pronunciarsi sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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