Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14245 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza n. 23876-2015 proposto da:

L. & C SAS DI L.A. IN LIQUIDAZIONE,

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.

ALESSIO BEVILACQUA E MARINA GIANI, giusta procura in calce al

ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE VASTO;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del p.g. in persona del Dott.ssa SOLDI ANNA

MARIA che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in Camera di consiglio,

rigetti il regolamento.

avverso il decreto del TRIBUNALE di VASTO del 21/08/2015, depositata

il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio rilevato che con ordinanza del 21 agosto 2015 il Tribunale di Vasto, nel procedimento instaurato dalla Lovati & c. s.a.s. in liquidazione con il deposito in data 7 agosto 2015 di domanda di ammissione a concordato preventivo con riserva di presentazione degli atti e documenti necessari, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, ritenendo che, nonostante il trasferimento in data 1.2.2010 da (OMISSIS) poco dopo la messa in liquidazione, la sede legale effettiva della società ricorrente fosse rimasta – in difetto di compimento di ogni attività liquidatoria in Vasto – nel capoluogo lombardo, ove risiedeva il liquidatore L.A. ed era stata presa la delibera L. Fall., ex art. 152;

che la Lovati & c. s.a.s. in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento di competenza, avverso il quale l’intimato P.M. presso il Tribunale di Vasto non ha svolto difese;

ritenuto che – conformemente alle considerazioni e conclusioni espresse dal Procuratore Generale – il ricorso sia privo di fondamento; ritenuto che la emissione della decisione sulla competenza senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza in sede di regolamento di competenza (escluso nella specie ogni profilo di inammissibilità del regolamento, stante la natura decisoria del provvedimento impugnato resa evidente dal suo contenuto di declinazione della competenza: cfr. Cass. S.U. n. 20449/14) non quale violazione in sè considerata bensì solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che tale violazione abbia avuto per effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione (Cass. Sez. 3 n. 15019/08);

che tale condizione non ricorre nella specie, atteso che: a) è incontroverso che alcuna attività liquidatoria della società ricorrente si sia svolta in Vasto ed è documentato che l’unica scelta strategica (la presentazione della domanda di concordato preventivo) è stata assunta a Milano; b) privo di effettivo rilievo appare dunque il trasferimento della residenza del liquidatore in Vasto; c) altrettanto vale per la presentazione di una istanza di fallimento nei confronti della società ricorrente dinanzi al tribunale di Vasto, che del resto non risulta aver assunto alcun provvedimento in tale procedimento prefallimentare, estinto per rinuncia; d) ancor meno significativa è la instaurazione in Vasto da parte della L., nei confronti del suo socio accomandatario, di un giudizio ordinario, le cui regole di competenza prescindono dal dato concernente la sede effettiva della società stessa;

ritenuto pertanto che si ne la declaratoria del Tribunale di Milano, cui va rimessa anche la statuizione sulle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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