Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14245 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29460-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARISA TROMBINI;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA DALLA BONA;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia del 16 ottobre 2015, il quale, in accoglimento del reclamo, ha revocato il decreto del Tribunale della stessa città del 23 luglio 2015, dichiarando confermate le decisioni circa l’ammontare dell’assegno di mantenimento già disposte dal decreto del Tribunale per i minorenni del 13 maggio 2013;

– che il provvedimento impugnato ha, infatti, ritenuto (con assorbimento delle altre questioni ivi proposte) che: a) è insindacabile l’assetto impartito dal Tribunale per i minorenni al regime dei rapporti economici, in particolare quanto all’esistenza e natura dell’indennità di accompagnamento percepita dalla madre con riguardo al figlio minore autistico; b) la decisione assunta dal Tribunale di Brescia il 23 luglio 2015 determina l’onere delle spese per i due genitori in modo potenzialmente sperequato, ogni qualvolta la disposta fissazione forfetaria non rispettasse di fatto l’effettiva entità delle medesime;

– che la parte intimata resiste con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo, il quale censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 -ter e 337 -quater c.c., per avere il decreto impugnato ritenuto insindacabile l’assetto impartito dal Tribunale per i minorenni, è manifestamente inammissibile, in quanto intende censurare una mera motivazione ad abundantiam, laddove la seconda ragione sub b) è da sè idonea sostenere la decisione (fra le altre, Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380);

– che il secondo motivo, il quale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337 -ter c.c., per avere la corte del merito implicitamente affermato che non sono intervenuti fatti nuovi dopo il provvedimento del tribunale, nonchè il vizio di omessa motivazione, è manifestamente inammissibile sotto multipli profili: ed invero, la critica alla pretesa affermazione circa l’insussistenza del mutamento delle circostanze di fatto, oltre a non costituire affatto la ratio decidendi, rientra di per sè nell’ambito dell’insindacabile giudizio di fatto riservato dal giudice del merito; la censura di vizio di motivazione, dal suo canto, non appartiene al catalogo dei vizi deducibili in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, dall’il settembre 2012);

– che il terzo motivo, il quale censura “errata distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Difetto di motivazione. Illogicità del decreto. Omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia”, è manifestamente inammissibile, neppure inquadrandosi in uno dei motivi di ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c. ma palesando l’intento di riproporre il giudizio sul fatto;

– che il quarto motivo è manifestamente inammissibile, in quanto lamenta la violazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e l’illogicità del decreto: ma, mentre quest’ultimo profilo non rientra in nessuno dei vizi deducibili per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il primo profilo mira, sotto l’egida della violazione di legge, in realtà a censurare la considerazione della corte del merito di tenere per ferma la decisione del tribunale minorile in relazione alla imputazione della indennità di accompagnamento: ratio che, però, come esposto al primo motivo, non costituisce affatto il fondamento della impugnata decisione;

– che, in definitiva, la tecnica espositiva del ricorso per cassazione nella sua interezza appare ispirata al sistematico tentativo di sottoporre al giudice di legittimità una nuova valutazione delle circostanze di fatto, onde ottenere un risultato più favorevole di quello cui è approdato il giudice di merito: ma nessuno dei vizi previsti in via tassativa dall’art. 360 c.p.c. permette la revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione costituirebbe un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, del tutto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità;

– che le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione vertente sulle spese straordinarie in presenza di attribuzione di indennità di accompagnamento.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite fra le parti.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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