Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14244 del 12/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 12/07/2016), n.14244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.C.P., elettivamente domiciliata in Roma, via Boscovich

3, presso lo studio dell’avv.to Lelio Placidi, rappresentato e

difeso dall’avv. Lucio Angius (pec:

lucioangius.pec.ordineavvocativiterbo.it), per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza B.

Gastaldi 1, presso lo studio delle avv.te Barbara Pirocchi e

Eleonora Ziccheddu (fax n. 06/6878483 pec:

barbarapirocchi.ordineavvocatiroma.org e

eleonoraziccheddu.ordineavvocatiroma.org), che lo rappresentano e

difendono per delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5824/13 della Corte di appello di Roma, emessa

il 16 ottobre 2013 e depositata il 30 ottobre 2013, n. R.G.

6496/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 18 dicembre 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 694/10, pronunciando nel giudizio di divorzio fra D.C.P. e R.F., ha riconosciuto alla D.C. il diritto a un assegno divorzile di 250 Euro mensili.

2. Ha proposto appello R.F. deducendo l’insussistenza del diritto all’assegno in relazione alle condizione economica dei due ex coniugi, al rifiuto da parte della D.C. di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali, alla convivenza stabile della D.C. con un nuovo partner.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5824/13, ha revocato l’assegno divorzile.

4. Ricorre per cassazione D.C.P. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., art. 5, comma 6 della Legge sul divorzio, artt. 115 e 112 c.p.c..

5. Si difende con controricorso R.F..

Ritenuto che:

6. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo perchè contiene sostanzialmente censure alla valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto della D.C. all’assegno divorzile.

E’ inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo che lamenta la considerazione, da parte della Corte di appello, della sua contumacia come elemento di prova su cui fondare la revoca dell’assegno divorzile. Infatti la Corte di appello ha semplicemente rilevato come la mancata costituzione in giudizio della D.C. ha comportato la mancata proposizione di mezzi di prova idonei a rappresentare una sua situazione di non autonomia reddituale e di disponibilità di mezzi economici tale da impedire di procurarsi da sola un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel corso del matrimonio. E’ infine infondato il terzo motivo perchè la domanda di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per la concessione di un assegno divorzile deve normalmente ritenersi riferita alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio cosicchè deve escludersi l’esistenza di un vizio di ultrapetizione. Nè può ritenersi che il carattere non definitivo (e limitato allo status) della pronuncia di divorzio dovesse comportare la limitazione dell’efficacia temporale della successiva pronuncia della Corte di appello di revoca dell’assegno divorzile solo dalla data della sentenza. La previsione di un assegno divorzile limitato nel tempo avrebbe semmai dovuto costituire l’oggetto di una esplicita motivazione da parte della Corte di appello che, avendo illustrato le ragioni dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile, ha, evidentemente, voluto riferire tale accertamento al momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, e cioè a partire dal momento in cui è venuta a cessare la efficacia della statuizione emessa nel giudizio di separazione sull’assegno di mantenimento.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.100 di cui Euro 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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