Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14244 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 10/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17497/2018 proposto da:

I.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SEVERO CASSINA,

MARIO MACCAFERRI;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE VAL DI FIEMME BCC SOC COOP, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZANONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10593/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento in fase rescindente

del ricorso;

rigetto in fase rescissoria con assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

udito l’Avvocato ARMANDO MONTARSOLO;

udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. I.W. propone ricorso ex art. 391 bis c.p.c. -affidato ad unico motivo, illustrato da memoria – in relazione alla sentenza Cass., 4/5/2018, n. 10593, di improcedibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1/3/2016 della Corte d’Appello di Trento di rigetto del gravame interposto contro la pronunzia Trib. Trento 20/1/2015, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla Cassa Rurale di Fiemme BCC Soc. Coop. di inopponibilità e nullità dell’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. a rogito notaio V. di (OMISSIS) del 16/4/2010 sui beni immobili in c.c. Tesero (OMISSIS) p. ed. (OMISSIS) p.m. 2 ed in PT (OMISSIS) di sua nuda proprietà in favore della figlia.

Resiste con controricorso la Cassa Rurale di Fiemme BCC Soc. Coop..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia l'”errore di fatto revocatorio” commesso dalla S.C. per avere “mal calcolato (in 59 giorni anzichè 60) il termine entro il quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento”.

Lamenta che “se la Corte avesse calcolato correttamente detto termine si sarebbe immediatamente resa conto che, cadendo il 30 aprile 2016 di sabato, il termine ultimo per impugnare la sentenza in questione cadeva in realtà il feriale successivo e, dunque, non il 1 maggio (in quanto domenica ed, in ogni caso, festivo), bensì il 2 maggio 2016 che è stato per l’appunto il giorno in cui, per stessa constatazione della Cassazione, il ricorso è stato notificato”.

Il ricorso per revocazione è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 15/5/2002, n. 7064).

L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., 20/2/2006, n. 3652).

Deve per altro verso porsi in rilevo che, come questa Corte anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare, la domanda di revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione per errore di fatto deve a pena di inammissibilità contenere l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti richiesta all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., Sez. Un., 6/7/2015, n. 13863).

Orbene, siffatti requisiti risultano nella specie rispettati, risultando dalla ricorrente in particolare lamentato che “per respingere (dichiarare improcedibile) il ricorso, la Corte ha fatto riferimento alla prova c.d. di resistenza al fine di accertare se la notifica del ricorso… sia stata comunque effettuata entro il termine breve, calcolato dal momento del deposito della sentenza stessa nella Cancelleria della Corte di Appello”.

Nell’osservare che al riguardo “il ragionamento della Corte è stato molto semplice e perfettamente lineare” (risultando nella sentenza oggetto di revocazione posto in rilievo: “- il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello avrebbe potuto essere considerato in termine se fosse stato notificato entro sessanta giorni decorrenti dal deposito della sentenza in cancelleria (in ciò consiste la c.d. prova di resistenza)”; “- poichè la sentenza è stata depositata il giorno 1 marzo 2016, il termine per la notifica sarebbe scaduto il 29 aprile 2016”; “- siccome il ricorso è stato notificato il 2 maggio 2016, il procedimento avanti alla Corte di Cassazione deve ritenersi improcedibile”), la ricorrente si duole essere la Corte rimasta “vittima di una svista, avendo calcolato soltanto 59 giorni anzichè 60 entro i quali doveva essere notificato il ricorso”, in quanto, “anche ammettendo che la sentenza d’appello fosse stata notificata lo stesso giorno della sua pubblicazione (c.d. prova di resistenza), e dunque in data 1 marzo 2016, il ricorso poteva essere notificato sino al 2 maggio 2016, posto che il sessantesimo giorno dal 1 marzo 2016 andava a cadere il 30 aprile 2016 (e non il 29 aprile) e che detto termine, essendo sabato, risultava a sua volta prorogato a lunedì 2 maggio 2016”.

Conclude pertanto deducendo “quale errore di fatto revocatorio” l’essere stato “mal calcolato (in 59 giorni anzichè 60) il termine entro il quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento”.

Va al riguardo osservato che nella sentenza oggetto di revocazione il ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento 1/3/2016 risulta dichiarato improcedibile per non avere la ricorrente “assolto… all’onere prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2)”, avendo depositato “la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica” e in ragione della ravvisata tardività della “”prova c.d. di resistenza” avente ad oggetto la verifica della esecuzione della notifica nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013; id Sez. 6-3, ordinanza n. 18645 del 22/09/2015), essendo stata pubblicata la sentenza di appello in data 1/3/2016 e venendo pertanto a scadere il termine breve il 29 aprile 2016″.

Orbene, l’indicazione del 29 aprile 2016 quale temine c.d. breve di scadenza dell’impugnazione della sentenza della corte di merito ex art. 325 c.p.c., è invero erronea.

Emerge infatti ex actis che, essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato in data 1/3/2016, il termine di 60 giorni scadeva il 30/4/2016, cadente di sabato e giorno festivo.

Poichè tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, vale la regola in cui ove il dies ad quem del medesimo venga come nella specie a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (cfr., Cass., Sez. Un., 1/2/2012, n. 1418).

Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, giusta il disposto di cui dell’art. 155 c.p.c., comma 5 (aggiunto, unitamente al comma 6, dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), ed in vigore dal 1/3/2006) il giorno del sabato è assimilato a quello festivo limitatamente “ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato (cfr. Cass., 4/10/2018, n. 24408), sicchè la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, con proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo del termine scadente in un giorno festivo o di sabato si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini – anche perentori – contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (v. Cass., 16/11/2016, n. 23375)

Ne consegue, a tale stregua, che il termine nella specie scadente il giorno di sabato 30 aprile 2016 è ex art. 155 c.p.c., comma 4, risultato prorogato di diritto al lunedì 2/5/2016, primo giorno successivo non festivo (cfr. Cass., 3/8/2015, n. 16303; Cass., 5/6/2001, n. 7607; Cass., 11/6/1986, n. 3870).

In accoglimento del ricorso per revocazione l’impugnata pronunzia va pertanto cassata, e il ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia della corte di merito considerato procedibile.

In sede di giudizio rescissorio, il ricorso per cassazione in argomento avverso la sentenza del 1/3/2016 della Corte d’Appello di Trento va dichiarato inammissibile.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per cassazione deve contenere anche la domanda di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati (v. Cass., 14/11/2006, n. 24203; Cass., 3/9/2002, n. 12816, Cass. Sez. Un. 6/7/2015 n. 13863; Cass. civ. 1/6/2018, n. 14126).

Orbene, nella specie il ricorso per revocazione è inidoneo ad attivare la fase rescissoria, non recando indicazione alcuna relativa all’originario ricorso per cassazione.

E’ al riguardo appena il caso di ribadire che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., i requisiti di formazione del ricorso rilevando ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, sicchè assumono imprescindibile e pregiudiziale rilievo ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito, che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Tali requisiti vanno indefettibilmente osservati pure in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221); come pure nel caso in cui la S.C. sia (anche) “giudice del fatto”.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885, e relativamente dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), allorquando la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta infatti pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 e Cass., 3/10/2019, n. 24648).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per la compensazione al 50% tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, che per la restante parte va invece liquidata in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 7.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Cassa Rurale di Fiemme BCC Soc. Coop..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza Cass., n. 10593 del 2018. Decidendo sul ricorso presentato dalla I. lo dichiara inammissibile. Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione, che per la restante metà liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 7.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della controricorrente Cassa Rurale di Fiemme BCC Soc. Coop.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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