Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14242 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 28/06/2011), n.14242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6493/2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso

dall’avv. COSTANTINO Francesco, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CADELO Enrico, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BO.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 3,

presso lo studio dell’avv. IGNAZIO MORMINO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30.11.07, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il controricorrente ( Bo.Sa.) l’Avvocato Ignazio

Mormino che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Si legge nella relazione preliminare depositata ex art. 380 bis c.p.c., che la controversia, iniziata nel 1971 e giunta già due volte all’attenzione della Suprema Corte (sentenze n. 2305/85 e n. 1968 del 12 febbraio del 2001), ha per oggetto la divisione di un fondo sito in contrada (OMISSIS).

Sia la prima che la seconda volta i giudici di merito giunsero alla conclusione che il terreno, destinato a cava, non fosse comodamente divisibile e lo attribuirono congiuntamente ai condividenti B. S. e Bo.Sa..

Su ricorso del P., la seconda sezione di questa Corte nel 2001 annullò la sentenza d’appello per difetto di motivazione, per non aver adeguatamente considerato la condizione del fondo dopo la sopravvenuta inclusione nel Parco delle (OMISSIS).

La Corte d’appello di Palermo in sede di rinvio, con la sentenza 15 febbraio 2008 ha confermato il giudizio di non comoda divisibilità e ha stabilito in Euro 5.118,28 il conguaglio dovuto al P..

Ha condannato quest’ultimo al pagamento per due terzi delle spese di tutti i giudizi, compensandole per un terzo.

Il soccombente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, notificato il 13 marzo 2009, resistito da separati controricorsi di B. e Bo..

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) Il ricorso verte su tre motivi.

Il primo lamenta violazione degli artt. 1114, 1116 e 833 c.c. e violazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione.

Sostiene che, avendo la Corte di appello stabilito che il fondo non è utilizzabile nè a pascolo nè ad uso industriale, doveva ex lege disporne la divisione in natura tra i tre comproprietari.

Pone il seguente quesito: “Dica la Corte se è vero o no che, in virtù di quanto previsto dagli artt. 1114, 1116 e 720 c.c., nel caso di beni immobili insuscettibili di essere utilizzati per qualsivoglia destinazione economica, non ostandovi motivi di carattere materiale o problemi di deprezzamento o di sviamento della destinazione, non può essere derogato il principio della divisione in natura stabilito dall’art. 1114 c.c.”.

La censura è priva di fondamento.

Essa muove dal presupposto indimostrato, sintetizzato nel quesito, che non sussistano “motivi di carattere materiale o problemi di deprezzamento o di sviamento della destinazione”, che pregiudicano la possibilità di dividere il bene comodamente.

La Corte d’appello ha per contro fatto fedele applicazione dell’art. 720 c.c., a mente del quale: “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore r o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione”.

La sentenza impugnata si è chiesta (primo periodo della motivazione) se l’immobile fosse comodamente divisibile ed ha concluso in senso contrario. Ha infatti confermate puntualmente l’esistenza di motivazioni economiche in tal senso, tanto con riguardo alla destinazione agricolo pastorale, quanto con riguardo all’attività di cava.

Pertanto non era neppure configurabile la violazione di legge lamentata dal ricorrente, ma, in ipotesi, un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza o meno della comoda divisibilità.

3) Il secondo motivo denuncia un difetto della motivazione, che consisterebbe nella contraddittorietà e carenza perchè la sentenza di appello, dopo avere giudicato il fondo insuscettibile di utilizzazione a pascolo, avrebbe “fatto rivivere” la destinazione a cava, sebbene la ctu valorizzata dalla Corte di Cassazione del 2001 avesse fatto apparire certo il diniego di autorizzazione alla riapertura della cava.

La relazione preliminare ha rilevato che anche questa censura non coglie nel segno.

Ha opportunamente evidenziato che la Corte d’appello ha precisato che era stata chiamata a riesaminare la divisibilità dell’immobile alla luce della consulenza d’ufficio, che aveva segnalato l’inclusione dell’area nel Parco delle (OMISSIS) o quindi l’improbabilità di una riapertura dell’attività estrattiva.

Consapevole di questo mandato, ha valutato la possibilità di una divisione ai fini di una utilizzazione pastorale, ma la ha esclusa motivatamente, in relazione alla esiguità della estensione, che renderebbe sicuramente antieconomica la conduzione di una frazione de I fondo.

Solo dopo aver condotto questa indagine, ha nuovamente esaminato la possibilità di dividere il bene in relazione all’altra sua vocazione e ha confermato l’antieconomicità di una divisione del bene ove destinato a cava.

Trattasi di argomentazione che scrupolosamente ha completato, all’attualità, l’esame di un profilo che era comunque ancora da svolgere, in quanto non escluso dai precedenti passaggi, ma solo da rimeditare alla luce di una risultanza della consulenza, che non era stata vagliata nel precedente giudizio di appello.

Parte ricorrente non ha bene inteso il senso della sentenza d’appello, qui ricostruita, sentenza che si è determinata all’assegnazione congiunta ai comproprietari aventi la quota maggioritaria, sulla scorta del dettato normativo sopraricordato.

Essa aveva il preciso dovere, alla luce della sentenza 1968/01 della Suprema Corte, di ripercorrere i passaggi motiva ziona1i proscritti dall’art. 720 per giungere alla divisione.

Non è vero che la Corte di Cassazione avesse escluso “in modo pacifico e immodificabile” la possibilità della destinazione a cava;

in tal caso avrebbe deciso nel merito la controversia o cassato senza rinvio.

Essa aveva invece chiesto al giudice di merito di completare il suo giudizio sulla comoda divisibilità, esaminando la destinazione ad attività estrattiva anche alla luce del nuovo vincolo derivante dall’inclusione del fondo nel Parco delle (OMISSIS), che imponeva per l’esercizio di detta attività l’acquisizione di un nulla osta della competente autorità.

La Corte si è attenuta alle prescrizioni del giudice di legittimità e ha esaminato, come si è già detto, tutti i profili controversi, senza cadere in alcuno dei vizi di motivazione incomprensibilmente lamentati.

Non è fondato infine neppure il terzo motivo, che espone violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite.

E’ stato infatti correttamente applicato il principio della soccombenza, che va osservato in relazione all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cass. 7243/06; 4053/07; 50/09). L’obbligo di motivazione concerneva la compensazione per un terzo ed è stato assolto nel primo periodo della terz’ultima pagina della motivazione. Peraltro il beneficiario P., che quale soccombente avrebbe potuto essere interamente chiamato alla refusione delle spese, non ha interesse a dolersi della parziale compensazione. Non ha chiarito infatti in cosa sia consistita la reciproca soccombenza cui ha cripticamente alluso.

A questi pertinenti rilievi della relazione preliminare, nulla il ricorrente ha saputo opporre in memoria.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto, in favore della difesa di parte Bo., della partecipazione del difensore all’adunanza camerale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione ai controricorrenti delle spese di lite liquidate quanto al B. in Euro 1.200,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e quanto al Bo. in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA