Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14242 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. I, 14/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22554/2008 proposto da:

G.A.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,

presso l’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

06/08/2007, n. 381/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.A.A., con ricorso del 15 settembre 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Salerno depositato in data 6 agosto 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha resistito al ricorso -, ha rigettato la domanda, condannando la ricorrente alle spese del grado;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura complessiva di Euro 6.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso dell’11 agosto 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) la G. era stata convenuta dinanzi al Pretore di Lametia Terme in un giudizio avente ad oggetto negatoria servitutis, nel quale si era costituita in data 21 giugno 1993; b) il G.O.A. del Tribunale di Lametia Terme aveva deciso la causa con sentenza del 27 giugno 2005;

che la Corte d’Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato:

a) dopo aver determinato in dodici anni la durata complessiva del giudizio presupposto ed in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza di tale processo, ha detratto dai residui nove anni di irragionevole durata: 1) 22 mesi per rinvii richiesti dalle parti; 2) ulteriori 7 mesi per rinvii determinati dall’astensione degli avvocati dalle udienze; 3) ulteriori 15 mesi per rinvii richiesti dalle parti; 4) ulteriori 11 mesi per rinvii richiesti dalle parti per l’espletamento della prova testimoniale, in ragione della mancata comparizione dei testimoni; 5) ulteriori 21 mesi per rinvii richiesti dalle parti; 6) ulteriori 3 mesi per il rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni richiesto dalle parti; 7) infine, ulteriori 24 mesi per rinvii richiesti dalle parti per l’acquisizione di un fascicolo d’ufficio;

b) dopo aver osservato – quanto ai rinvii di cui alla precedente lettera a), numero 4) – che le parti, nonostante la mancata presentazione dei testi, non avevano sollecitato “provvedimenti d’imperio nei loro confronti, a dimostrazione del sostanziale (dis)interesse dalle medesime portato per il differimento del mezzo istruttorio”, e che -quanto ai rinvii di cui alla precedente lettera a), numero 7) – il fascicolo d’ufficio non era stato “mai acquisto e quindi non utilizzato ai fini della decisione”, ha affermato che la strategia difensiva del procuratore della G., espressione del libero esercizio del diritto di difesa “non può a posteriori gravare a carico dell’Amministrazione”, e che la somma di tutti i periodi detratti dal tempo di irragionevole durata ammonta proprio ai complessivi nove anni di tale irragionevole durata, con la conseguenza che non può essere riconosciuto alla ricorrente alcun indennizzo.

Considerato che, con l’unico motivo di censura (con cui deduce:

“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. ed all’art. 6, par. 1 e art. 13, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4/11/1950, resa esecutiva con legge 4/8/1955 ed entrata in vigore per l’Italia il 26/10/1955”), la ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto riconoscere e determinare l’indennizzo richiesto – nella misura stabilita dalla Corte EDU -, in ragione del fatto che essi avevano inequivocabilmente accertato l’irragionevole durata del processo presupposto, e denunciando, in particolare, come illegittimi: a) la considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (tre anni), anzichè l’intera durata dello stesso; b) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della particolare materia trattata nel processo presupposte – che la censura sub a) è priva di fondamento perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la censura sub b) è inammissibile, perchè la ricorrente non ha mosso alcuna specifica critica alla ratio decidendi del decreto impugnate – che infatti, se è vero che la Corte salernitana ha accertato che il processo presupposto ha avuto un periodo di irragionevole durata pari a nove anni ed astrattamente suscettibile di indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è anche vero che la ratio decidendi sottesa alla reiezione della domanda di indennizzo sta nella detrazione da detto periodo novennale di una numerosa serie di periodi intermedi – specificamente e minuziosamente indicati, complessivamente pari ai predetti nove anni di irragionevole durata – affermata, secondo la stessa Corte, in ragione degli innumerevoli, ripetuti e molto spesso immotivati rinvii del processo concordemente richiesti dalle parti e, quindi, anche dal difensore della ricorrente – convenuta in negatoria servitutis -, espressivi, ad avviso dei Giudici a quibus, di una (comprensibile, avuto riguardo all’oggetto del processo) strategia processuale sostanzialmente dilatoria e, pertanto, di un sostanziale disinteresse della stessa ricorrente alla sollecita definizione del giudizio;

che, a fronte di tale specifica ratio decidendi -adeguatamente e correttamente motivata -, la ricorrente muove un’unica critica, fondata sulla tesi secondo la quale l’oggettiva durata del processo presupposto comporta, di per se sola, il riconoscimento e la liquidazione dell’indennizzo relativo, mentre la stessa ricorrente avrebbe avuto l’onere di criticare specificamente la affermata detraibilità dei singoli periodi indicati dalla Corte salernitana;

che, pertanto, essendo stata omessa qualsivoglia censura alla individuata ratio decidendi del decreto impugnato, il ricorso, considerato nel suo complesso, deve essere respinto;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA