Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14242 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8156/2018 proposto da:

MEDIA NEXUS SRL, IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN, 4, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA

BALLATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA GATTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3576/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BENEDETTA BALLATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Media Nexus srl in liquidazione ha effettuato noleggio di apparecchiature elettroniche utili alle intercettazioni a favore di diverse Procure della Repubblica.

In ciascuno dei casi di noleggio, il Pubblico Ministero procedente ha autorizzato, ai sensi dell’art. 268 c.p.p., il ricorso ad apparecchiature private, quali, per l’appunto, quelle messe a disposizione dalla società oggi ricorrente.

Quest’ultima ha ricevuto, per la prestazione di noleggio, il compenso previsto per gli ausiliari quale spesa di giustizia, liquidato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

Ritenendo tuttavia che il compenso dovesse essere diverso, pari al preventivo effettuato ed accettato, e dunque di fonte contrattuale, la Media Nexus ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma corrispondente a quel preventivo, nonchè per gli interessi previsti espressamente per le transazioni commerciali.

Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione eccependo che mai un contratto si era concluso, non potendo l’autorizzazione del Pubblico Ministero ex art. 268 c.p.p., considerarsi alla stregua di una accettazione, e non avendo il rapporto instaurato con la società di noleggio natura privatistica, ma piuttosto pubblicistica, trattandosi di spesa straordinaria di giustizia.

Il Giudice di primo grado ha respinto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, mentre in appello la tesi del Ministero è stata accolta, riconoscendosi la natura pubblicistica del rapporto e l’inesistenza, di conseguenza, di un contratto di diritto privato a fondamento dell’obbligazione pecuniaria.

Avverso tale decisione ricorre la Media Nexus con quattro motivi, cui resiste il Ministero con controricorso. V’è memoria di entrambe le parti. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La Corte di appello osserva in primo luogo che un contratto, valido a sorreggere una pretesa di pagamento, non si è mai concluso. Ciò per via del fatto che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, e tra gli atti invocati dalla società ricorrente, non ve ne è alcuno che possa integrare la forma imposta. Non di certo i meri preventivi, che semmai costituiscono proposta, nè il provvedimento ex art. 268 c.p.p., di autorizzazione da parte del PM, che non vale come accettazione, ma esaurisce i suoi effetti all’interno del processo penale; nè infine conta la circostanza che le prestazioni di noleggio sono state liquidate come spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168).

Inoltre, se anche si potesse assumere la configurabilità astratta di un rapporto di tipo privatistico, di certo quella autorizzazione non varrebbe a considerare accettata la proposta, essendosi limitato il PM a scrivere “visto si autorizza”, espressione non idonea ad esprimere la volontà di vincolarsi, ma piuttosto volta a rendere possibile l’utilizzabilità nel processo delle intercettazioni svolte con apparecchiature appartenenti a privati.

Infine, secondo la corte di appello, non osta alla qualificazione delle spese in questione, come spese di giustizia, e segnatamente come spese di corrispettivo dell’ausiliario, la circostanza che ausiliario possa dirsi solo una persona fisica, in quanto le spese per intercettazioni rientrano tra quelle straordinarie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70, anche esse liquidabili ai sensi del successivo art. 168.

2.- La società ricorre con quattro motivi.

2.1.- Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 267,268 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

Secondo questa tesi, la corte avrebbe errato nel ritenere irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto, l’autorizzazione del Pubblico Ministero ad utilizzare le apparecchiature private.

Invece dagli artt. 267 e 268 c.p.p., si ricava che è il Pubblico Ministero che autorizza l’uso di quelle apparecchiature e che tale autorizzazione vale come accettazione della proposta.

A sostegno di tale conclusione si allega un argomento di logica formale; sostiene la ricorrente che delle due l’una: o l’autorizzazione del PM non ha valore di accettazione, ed allora non si conclude alcun rapporto e l’impresa può considerarsi libera, non obbligata alla prestazione, ed anche libera di revocarla sempre; oppure quella autorizzazione vale come accettazione, ed allora il contratto è concluso.

In sostanza, l’autorizzazione del PM è atto di accettazione della proposta del privato (fatta mediante preventivo di spesa), a nulla rilevando che essa si esprima in una forma sintetica come “visto si autorizzi”, in quanto l’accettazione non ha un contenuto minimo predeterminato, potendo valere allo scopo anche una espressione sintetica ma concludente.

A sostegno di questo primo motivo e della tesi dell’avvenuta accettazione della proposta, la ricorrente cita una serie di pronunce della corte di appello di Milano, in diversa sezione rispetto a quella di cui qui si discute, che hanno accolto la tesi della fonte contrattuale della prestazione.

2.2.-. Con il secondo motivo invece la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui la corte ha ritenuto che la spesa per le intercettazioni rientra tra le straordinarie spese di giustizia (art. 70 del predetto D.P.R.). Le spese per intercettazioni, infatti, secondo la Media Nexus, non rientrano in alcuna delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 (non sono spese per consulenti, periti, ed altro) e nemmeno tra quelle straordinarie, che fino ad ora sarebbero state individuate dalla giurisprudenza in titoli di spesa assai diversi da

quelli per cui è causa, ed il D.P.R. n. 115, è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica.

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17.

La corte di appello, sul presupposto che i contratti della pubblica amministrazione richiedono, giusta la norma suddetta, la forma ad substantiam, ha negato che vi fosse la prova di tale requisito formale, e soprattutto ha negato che il visto apposto dal PM potesse valere come formale accettazione della proposta di contratto.

Secondo la ricorrente questo assunto è errato in quanto la disciplina sui contratti della pubblica amministrazione consente la conclusione del contratto a distanza selezione del contraente. e con mezzi telematici anche senza una necessaria previa procedura pubblica di selezione del contraente.

In questo senso, il visto del PM doveva ritenersi sufficiente ad integrare una accettazione della proposta, per via della natura concludente di atto concludente. 2.4.- Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione del DL n. 231 del 2002.

La norma, come è noto, prevede l’applicazione di interessi maggiorati, o determinati in misura speciale, nel caso di ritardo nel pagamento di prestazioni commerciali.

La Corte di appello escludendo che, nella fattispecie si potesse trattare, per l’appunto, di transazione commerciale, e qualificando la fattispecie come rapporto pubblicistico avente ad oggetto spese straordinarie di giustizia, ha di conseguenza escluso l’applicazione di quella disciplina sugli interessi.

La ricorrente ritiene che, qualora dovessero essere accolti i motivi precedenti, che mirano, per l’appunto, ad affermare la natura privatistica e dunque commerciale del rapporto in questione, ne dovrebbe seguire altresì l’applicazione del regime speciale degli interessi moratori.

3.- I primi tre motivi, che attengono alla natura della prestazione di cui si chiede il pagamento, ed alla sua fonte, possono trattarsi insieme.

Va svolta una premessa. Si discute qui, come in vicende analoghe, della fonte del rapporto tra la società privata che concede l’uso delle apparecchiature ed il Ministero che ne usufruisce.

In astratto, non può escludersi che tale rapporto possa avere fonte in un contratto: di certo non è precluso al Ministero di Giustizia di stipulare con un privato un atto con cui si conviene il noleggio delle apparecchiature utili alla attività investigativa.

Si tratta di accertare se nel caso presente, come assume la ricorrente, si sia, per l’appunto, concluso un contratto di noleggio.

La Corte di appello, con accertamento in fatto, ha ritenuto che gli elementi addotti dalle parti non consentono di ritenere perfezionato un contratto da cui derivi l’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del Ministero.

L’accertamento con cui la corte di merito ritiene concluso o meno un contratto è un accertamento in fatto rimesso alla discrezionalità del giudice che è sindacabile solo sotto il profilo del difetto rilevante di motivazione. Invece, qui la corte ha dato ragione della sua tesi circa il mancato perfezionamento di un valido contratto di diritto privato tra la società ed il Ministero.

Inoltre, ed è profilo di diritto invece sindacabile, la decisione si rivela corretta quanto alla tesi per cui l’autorizzazione del Pubblico Ministero all’uso delle apparecchiature private non costituisce accettazione di una proposta contrattuale.

Si tratta piuttosto di un atto del processo penale, volto a disciplinare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate con strumenti privati: non può considerarsi atto idoneo a configurare accettazione di proposta contrattuale, non solo in quanto proveniente da organo (il Pubblico Ministero) che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero, ma altresì in quanto lo scopo dell’autorizzazione è di rendere utilizzabili intercettazioni fatte con strumenti privati, che in difetto, non potrebbero essere usate nel processo.

Quell’atto, ha, cioè, una funzione tipica, all’interno del processo penale, che ne esclude ogni altra.

Escluso, dunque, che tra la società ricorrente ed il Ministero si sia validamente concluso un contratto avente ad oggetto l’utilizzazione delle apparecchiature di intercettazione, la fonte dell’obbligazione del Ministero di remunerare comunque la società per l’uso dei sistemi di captazione è, come correttamente inteso dalla Corte di appello, nella legge che disciplina le spese di giustizia, ed in particolare quelle straordinarie.

Questa Suprema Corte ha infatti avuto modo di osservare che “in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168” (Cass. 2074/2019; Cass. 23135/2019; Cass. 21973/2019).

Questo orientamento va condiviso con la precisazione che, ovviamente, le prestazioni di noleggio di apparecchiature private non sono in astratto, e lo si è detto, sottratte alla libera contrattazione. Ma, in difetto di una utilizzazione pattuita, l’uso di quelle apparecchiature corrisponde ad una straordinaria situazione che giustifica la spesa, la quale è rimborsabile nei termini indicati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

In tal senso, l’obiezione che fa la ricorrente secondo cui il regime delle spese straordinarie è eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica, è infondata.

Infatti, non si tratta di norma eccezionale, bensì di norma di chiusura, la quale prevede il rimborso, oltre che delle spese espressamente previste, anche di quelle, che, non essendolo esplicitamente, sono tuttavia effettuate nel corso del processo per situazioni straordinarie.

Il rigetto dei primi tre motivi comporta assorbimento del quarto, il quale pretendendo l’applicazione del regime Europeo degli interessi (L. n. 231 del 2002), presuppone che si affermi la natura contrattuale del rapporto e la conseguente natura commerciale della prestazione fruita dal Ministero.

Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente di cui al dispositivo della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 12 mila Euro, oltre 200,00 Euro di spese legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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