Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14242 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9253-2015 proposto da:

BAROCCI LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa FABIO BAJETTO, PAOLA

ELISA CECI; (AMESSA G.P.);

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 273/20214 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Genova dell’11 dicembre 2014, il quale, dopo aver respinto l’eccezione di tardività del reclamo, in accoglimento del medesimo ha ridotto da Euro 450,00 ed Euro 350,00 l’assegno di mantenimento già disposto per il figlio minore;

– che la parte intimata non svolge difese;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 – bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– che il primo motivo, il quale censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 292, 325 e 739 c.p.c., oltre al vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), è manifestamente fondato;

– che, infatti, la corte del merito – dopo avere rilevato, nella narrativa dei fatti processuali, come il M. fosse rimasto contumace in primo grado – ha poi respinto l’eccezione di decadenza del reclamo, dalla B. sollevata e fondata sull’avvenuta notificazione, da parte della stessa, del decreto di prime cure, in forma esecutiva, personalmente al resistente presso il suo domicilio, e non, invece, al domicilio eletto presso il procuratore costituito;

– che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare, nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (fra le altre, Cass. 14 marzo 2013, n. 6571; 18 aprile 2000, n. 4975);

– che il secondo motivo è meramente apparente, limitandosi esso a chiedere una diversa pronuncia sulle spese del reclamo;

– che il decreto impugnato va dunque cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., con condanna alle spese anche del giudizio di reclamo, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2.

PQM

 

La Corte cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna M.S. al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità e di reclamo, liquidate, quanto al secondo grado, in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge, e, quanto alla presente fase, in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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