Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14242 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14242 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q .M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
9n•
ni
Romo
/4 5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO Nig ELLERIA

I
305-

Data pubblicazione: 06/06/2013

• Ct. 10800/2010
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 7611(168 12e4O

‘8,c, ‘I-(

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Sig. Solimini Maria Corrada
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 8/10/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bari
PREMESSO
Che con nota 13.9.2012 la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato
che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai
sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della
legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16 0.1,156.. 2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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